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Divieto di concorrenza degli amministratori dopo il D.Lgs. 47/2026

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1. Il quadro della riforma in breve

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, hariformulato le disposizioni del codice civile in materia di amministrazione econtrollo delle società per azioni.

La principale novità strutturale è contenuta nell'art. 2380 c.c. Fino al28 aprile 2026, in assenza di una diversa previsione statutaria, trovavaapplicazione il sistema tradizionale (amministratori e collegio sindacale). Ilnuovo testo non individua più un modello di riferimento: lo statuto deveadottare uno dei tre sistemi previsti, collocati sullo stesso piano, ossia ilsistema con collegio sindacale, quello con consiglio di gestione e consiglio disorveglianza e quello con consiglio di amministrazione e comitato per ilcontrollo sulla gestione. Per gli statuti già esistenti le conseguenze sonolimitate, come meglio illustrato al successivo punto 5.

Tra le altre principali novità operate dalla riforma e trattate nelpresente contributo sottolineiamo, in particolare, il divieto di concorrenza(art. 2390 c.c.), con significative conseguenze operative e interpretative aisensi degli articoli applicabili (artt. 2390-bis, 2396-bis e 2381-ter c.c.).

2. Le modifiche all'art. 2390 c.c.

2.1 La regola prima della riforma

Nella formulazione previgente, l'art. 2390 c.c. vietavaall'amministratore di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabilein società concorrenti, di esercitare un'attività concorrente per conto proprioo di terzi e di ricoprire la carica di amministratore o direttore generale insocietà concorrenti. Il divieto poteva essere superato mediante autorizzazionedell'assemblea, anche se la prassi riteneva ammissibile una deroga preventiva egenerale contenuta nello statuto, la cui validità era tuttavia contestata dauna parte della dottrina.

la violazione comportava la revoca dall'ufficio e il risarcimento deidanni.

2.2 Le novità introdotte dal decreto

Il decreto (art. 9, comma 1, lett. m) modifica il primo comma dell'art.2390 c.c. in due punti, lasciando invariati gli altri divieti e l'apparatosanzionatorio.

I ruoli vietati. Viene aggiunto il divieto di assumere il ruolo didirigente con responsabilità strategiche in una società concorrente. Il codicecivile non definisce tale figura, che in precedenza rilevava nella disciplinadelle società quotate e che, secondo i primi commenti, assume ora rilievo ancheper le società per azioni non quotate. Si tratta di soggetti che, pur nonrivestendo la carica di amministratore, partecipano alle scelte strategichedell'impresa: la ratio del divieto è pertanto analoga a quella che riguardaamministratori e direttori generali. Secondo la stampa specializzata, talequalifica dev’essere accertata avendo riguardo alla rilevanza dell'attivitàsvolta; ne consegue che l'autorizzazione non può limitarsi a un genericoriferimento al ruolo dirigenziale, ma deve individuare con precisionel'attività consentita.

L'autorizzazione specifica. La deroga resta di competenzadell'assemblea, ma l'autorizzazione deve ora essere specifica. Secondo i primiinterpreti, ciò comporta che l'assemblea deve descrivere in modo puntualel'attività concorrente oggetto di deroga e che l'autorizzazione vada concessa adpersonam ad ogni singolo amministratore. Peraltro, le stessecaratteristiche dovrebbero essere rispettate anche nel caso di eventualeautorizzazione contenuta nello statuto. I primi commenti ritengono, inoltre,opportuno che l'autorizzazione indichi la società concorrente o il perimetrocompetitivo, la durata, gli eventuali limiti e le misure volte a prevenireconflitti di interessi e utilizzi impropri di informazioni aziendali.

Restano, tuttavia, aperti alcuni profili interpretativi: sel'autorizzazione debba sempre riferirsi a una posizione concretamente assuntada un determinato amministratore; se sia sufficiente un'autorizzazione dicarattere generale ad assumere determinati ruoli; se sia sufficienteun'autorizzazione globale concessa a un singolo amministratore.

3. Il diritto transitorio: le autorizzazioni già concesse

Le novità introdotte pongono un problema di diritto transitorio. Si ipotizzi che, prima del 29 aprile 2026, a un amministratore sia stata concessa, con delibera assembleare o mediante clausola statutaria, un'autorizzazione di carattere generale a svolgere un'attività concorrente: occorre stabilire se tale autorizzazione conservi efficacia dopo l'entrata in vigore del nuovo testo o debba essere sostituita da un'autorizzazione specifica. Il decreto non reca una disciplina espressa. L'art. 11 fissa l'entrata in vigore al 29 aprile 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e le disposizioni transitorie degli artt. 12-16 riguardano i mercati finanziari (gestori, fondi, emittenti). L'unica norma transitoria collegata all'art. 9 è l'art. 11, comma 10, che concerne le informazioni dell'organo di controllo e non il divieto di concorrenza. Il nuovo art. 2390 c.c. trova pertanto applicazione dal 29 aprile 2026, senza regole particolari per le autorizzazioni anteriori.

In assenza di una previsione specifica, la stampa specializzata ritiene che le attività concorrenti già avviate prima del 29 aprile possano proseguire sulla base delle autorizzazioni o delle clausole statutarie precedenti, mentre per le attività intraprese successivamente è richiesta un'autorizzazione specifica. Tale impostazione è coerente con il principio di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).

4. L'applicazione alle Srl

La riforma interessa le società per azioni e non estende espressamente il divieto di concorrenza alle società a responsabilità limitata. A seguito della riforma del 2003, la disciplina della Srl non richiama più l'art. 2390 c.c., ed è quindi controversa l'applicabilità del divieto agli amministratori di tali società.

Gli orientamenti formatisi sul punto non sono uniformi. Nel 2004 la prassi notarile, con la massima I.C.16 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, riteneva incerta l'applicazione analogica delle norme dettate per la Spa e raccomandava di disciplinare il divieto nell'atto costitutivo. La Corte di cassazione ha invece ritenuto applicabile l'art. 2390 c.c. anche alle Srl, in ragione del rapporto fiduciario che lega amministratori e società (ordinanza n. 14226 del 2023, secondo i commenti alla pronuncia). In tale direzione va anche lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato dedicato alla riforma, che ricorda come il divieto si tenda a ritenere comunque vigente per applicazione analogica dell'art. 2390 c.c. (Studio n. 63-2026/I). La stampa specializzata, per converso, richiama per le Srl la sola disciplina del conflitto di interessi, che attiene al singolo atto e non all'intera attività.

5. L'aggiornamento degli statuti

Ci si chiede se gli statuti redatti prima della riforma debbano essere modificati. In linea generale la risposta è negativa. Per le società non quotate il decreto non impone alcun adeguamento: l'unico obbligo di adeguamento statutario riguarda le quotate (art. 11, comma 9, in relazione all'art. 147-bis.1 TUF). Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 63-2026/I, approvato il 25 giugno 2026) indica che un adeguamento generalizzato non è necessario: la riforma consiste prevalentemente in una ricollocazione degli articoli, accompagnata da alcune modifiche di contenuto, e si rende pertanto necessaria una verifica puntuale delle singole clausole. Solo in alcuni casi la modifica risulta necessaria o opportuna.

La modifica è necessaria quando lo statuto non consente di individuare con certezza quale dei tre sistemi di amministrazione e controllo sia stato adottato, ad esempio perché li elenca tutti rimettendo la scelta all'assemblea. Negli altri casi non è richiesta: qualora lo statuto disciplini il collegio sindacale, il sistema tradizionale risulta già adottato, e i richiami ad articoli rinumerati o modificati vanno letti, di regola, come riferiti alla norma nuova.

Con specifico riferimento al divieto di concorrenza, lo studio distingue tre tipologie di clausole. Le clausole che richiamano il divieto o ne delimitano l'ambito seguono la norma nuova, sicché il divieto comprende anche i dirigenti con responsabilità strategiche. Invece, per quanto riguarda le clausole che riproducono il testo previgente, esse non possono essere intese come autorizzazione ad assumere i nuovi ruoli, poiché la norma nuova integra lo statuto. Per quanto riguarda, infine, le clausole che autorizzano in via generale le attività concorrenti, la loro validità era già controversa e il requisito della specificità richiama l'argomento di chi la negava; ove se ne ammetta la validità, esse si estenderebbero, secondo lo studio del notariato, anche ai nuovi ruoli.

Una modifica statutaria può essere comunque opportuna per chiarire la volontà dei soci e correggere i richiami numerici. Nelle Spa, quando si tratta di un mero allineamento formale dello statuto, la modifica potrebbe essere demandata, ricorrendone i presupposti, anche all'organo amministrativo (art. 2365 c.c.).

6. Le disposizioni collegate

Il decreto affianca all'art. 2390 c.c. ulteriori novità in materia di doveri degli amministratori.

6.1 Art. 2390-bis: utilizzazione delle informazioni

Gli amministratori non possono utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico; in caso di violazione possono essere revocati e rispondono dei danni, e la norma non prevede deroghe per autorizzazione. La regola non è del tutto nuova: l'art. 2391 c.c., nella formulazione previgente, già prevedeva la responsabilità per i danni derivanti da tale utilizzo. Tale previsione è confluita nell'art. 2390-bis c.c. e si configura ora come divieto autonomo, con espressa previsione della revoca.

6.2 Art. 2396-bis: i direttori generali

In questo caso la novità è sostanziale. L'art. 2396 c.c. si limitava a estendere ai direttori generali nominati dall'assemblea o dallo statuto le norme sulla responsabilità degli amministratori. Il nuovo art. 2396-bis c.c. introduce invece, per il direttore generale, un divieto di concorrenza e un divieto di utilizzo delle informazioni, con responsabilità per i danni; la deroga al divieto di concorrenza spetta alla società, e non all'assemblea, e deve essere specifica. La stampa specializzata segnala due profili dubbi: la norma non menziona i dirigenti con responsabilità strategiche e, qualora la nomina del direttore generale spetti agli amministratori, l'autorizzazione potrebbe essere da questi concessa.

6.3 Art. 2381-ter: il ragionevole affidamento

Si tratta della novità di maggior rilievo sul piano della responsabilità: gli amministratori privi di deleghe, nell'assumere le proprie determinazioni, fanno ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute in conformità alla legge e allo statuto, anche in relazione alle proprie specifiche competenze (art. 2381-ter, comma 4, c.c.). Tale previsione non costituisce tuttavia un esonero da responsabilità. Secondo i primi commenti permane il dovere di vigilanza attiva, delimitato da un criterio di ragionevolezza: l'amministratore può fare affidamento su flussi informativi coerenti, completi e non manifestamente inattendibili, ma è tenuto ad attivarsi in presenza di segnali di anomalia, e le competenze possedute rilevano nella valutazione della diligenza. Il coordinamento con l'obbligo di intervento in presenza di fatti pregiudizievoli noti è previsto dall'art. 2392, comma 2, c.c.

7. Conclusioni

La riforma rende più stringente il divieto di concorrenza: i ruoli vietati sono ampliati e l'autorizzazione deve essere specifica. Rimangono da chiarire gli effetti sulle autorizzazioni già concesse e l'applicabilità alle Srl. Nel frattempo è opportuno verificare gli statuti e, per le attività concorrenti in corso, deliberare un'autorizzazione specifica.

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