Nel corso dell'evento "Speciale Telefisco" del 24 settembre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione per la tassazione in ingresso dei trust può essere esercitata anche qualora l'applicazione delle franchigie esaurisce il valore della base imponibile, non generandosi quindi alcuna imposta da versare.
La regola generale e l'opzione derogatoria
L'art. 4-bis del TUS ha individuato, in via generale, il presupposto impositivo ai fini dell'imposta successoria/donativa nel momento in cui il trustee attribuisce i beni ai beneficiari ("tassazione all'uscita"); in tal modo, è stato recepito l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che aveva già portato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E/2022, ad abbandonare la tesi della tassazione dell'atto di dotazione ("tassazione all'entrata").
Ai sensi del comma 3, tuttavia, è consentito anticipare, in deroga, il prelievo impositivo. In tal caso, il disponente (nel trust istituito per atto tra vivi) o il trustee (in quello testamentario) possono optare per il pagamento dell'imposta rispettivamente al momento della dotazione dei beni in trust. In questo caso, trovano applicazione le aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari. In questo modo l'imposizione si esaurisce e le successive attribuzioni ai beneficiari diventano fiscalmente irrilevanti.
Sul tema si ricorda che il recente decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha esteso l'effetto dell'opzione anche alle imposte ipotecaria e catastale. Su questo tema abbiamo già pubblicato un articolo, al quale rimandiamo (Trust e Decreto Omnibus: l'opzione per la tassazione "in entrata" si estende a imposta ipotecaria e catastale).
Il punto di controversia oggetto di chiarimento
Spesso il trust è utilizzato a livello familiare come mezzo di passaggio generazionale: ciò comporta che di norma i beneficiari siano i discendenti del disponente, ciascuno dei quali "portatore" di una franchigia di esenzione di 1 milione di euro. Era, tuttavia, dubbio se il regime opzionale potesse applicarsi qualora la base imponibile dell'apporto attribuibile a ciascun discendente risultasse pari o inferiore alla franchigia applicabile; in tal modo, infatti, optando per la tassazione all'entrata si sarebbe esaurito il prelievo fiscale pur a fronte di un versamento di imposta nullo. Alcuni interpreti sostenevano, infatti, che, senza un'imposta da versare, l'opzione fosse priva di effetto.
La risposta dell'Agenzia
A tale dubbio interpretativo, l'Agenzia delle Entrate ha risposto confermando che l'esercizio dell'opzione è consentito anche quando, per il mancato superamento delle franchigie previste dagli artt. 7 e 56 del Testo unico, non è dovuto alcun versamento d'imposta.
La motivazione è che anche la riduzione dell'importo delle franchigie, ai sensi dell'art. 57 del Testo unico, può considerarsi una forma di "tassazione" al momento della costituzione del vincolo.
Gli effetti a seguito dell'interpretazione
Il chiarimento assume un significativo rilievo operativo, considerati alcuni benefici discendenti dall'opzione della tassazione all'entrata:
- consente di definire il prelievo sin dall'istituzione del trust, mettendosi al riparo da eventuali future modifiche normative che lo rendano più oneroso;
- con l'esercizio dell'opzione il valore dei beni viene cristallizzato alla data del conferimento, come già affermato dalla prassi dell'Agenzia sin dalla circolare 48/E/2007 in relazione al regime di tassazione all'entrata. Considerando che l'incremento di valore patrimoniale maturato durante la vita del trust non sarà tassato all'atto dell'attribuzione finale, se i beni conferiti sono ragionevolmente destinati ad apprezzarsi, il vantaggio finanziario può risultare non trascurabile.
Le questioni ancora aperte
Il comma 4 dell'art. 4-bis rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per le modalità attuative. A quasi due anni dall'emanazione della norma, di tale provvedimento non si hanno notizie, e questo lascia in molti casi i contribuenti nell'impossibilità pratica di esercitare un'opzione prevista dalla legge. Secondo una parte della dottrina, si tratta di un rinvio meramente esecutivo, per cui la mancanza dell'atto non impedisce giuridicamente l'esercizio dell'opzione, ma restano molteplici difficoltà operative.
Tra i punti che il provvedimento dovrebbe chiarire sottolineiamo:
- per i trust istituiti prima della riforma del 2024, le modalità di esercizio dell'opzione e se la base imponibile sia rappresentata dal valore dei beni al momento del conferimento originario, ipotesi ritenuta corretta, oppure dal loro valore alla data di esercizio dell'opzione;
- le modalità di esercizio dell'opzione quando l'imposta non è materialmente dovuta perché la base imponibile è integralmente assorbita dalle franchigie;
- la possibilità di combinare l'esercizio dell'opzione per la tassazione all'entrata con il regime agevolativo dell'art. 24-bis.


