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Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori con meno di 36 anni

La commissione Europea ha autorizzato l'agevolazione rivolta ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori di età inferiore a 36 anni.
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La leggedi Bilancio 2021 aveva previsto un'agevolazione rivolta ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di età inferiore a 36 anni consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al ricorrere di specifiche condizioni ed entro determinati limiti. Tale agevolazione era subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea, la quale ha autorizzato tale esonero contributivo per il 2021 con una comunicazione del 16 settembre 2021.

 

L’agevolazione prevista e i requisiti

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed è riconosciuta nella misura del 100% dei contributi dovuti, con esclusione dei premi INAIL, da applicare nel limite di 6.000 Euro l'anno.

È possibile beneficiare di questa decontribuzione solamente per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine.

Per accedere all'agevolazione devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:

  • il lavoratore assunto abbia meno di 36 anni;
  • il lavoratore non sia già stato occupato a tempo indeterminato;
  • il datore di lavoro, non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione né proceda nei nove mesi successivi, a licenziamenti per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’arco temporale dell’agevolazione

Le assunzioni coinvolte sono quelle effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda quelle effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l’agevolazione è già effettiva, vista l’approvazione da parte della Commissione Europea.

Con un messaggio pubblicato lo scorso 7 ottobre, l’INPS ha infatti precisato che è possibile fruire di tale decontribuzione sia con riferimento alle mensilità pregresse sia per quanto riguarda le restanti mensilità coperte dall’agevolazione.

Per quelle effettuate dopo il 1° gennaio 2022, già contemplate dalla Legge di Bilancio, occorre ancora attendere l’approvazione da Bruxelles.

Il periodo coperto dalla decontribuzione varia in funzione dell’area geografica in cui è effettuata l’assunzione.

Più precisamente, l’agevolazione riguarda:

  • un periodo di 48 mensilità, in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • un periodo di 36 mensilità, in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede in tutte le altre regioni del territorio nazionale

Le cause di esclusione

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e i contratti di lavoro occasionale. Sono, inoltre, escluse le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato. L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione.

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