Nel corso del 2026 il quadro degli incentivi contributivi per le assunzioni si è arricchito di diverse misure, distinte perfinalità, requisiti e durata: un numero di bonus tale da generare, comprensibilmente, qualche incertezza tra le imprese su quale misura siapplichi a quale assunzione. Ne è una dimostrazione la vicenda del termine del 30 settembre 2026, diffuso nelle scorse settimane da molte fonti e talvolta presentato, impropriamente, come una scadenza generale: si tratta in realtà di un termine relativo soltanto ai vecchi bonus Giovani e Donne del biennio2024-2025, non applicabile, altresì, ai bonus 2026 trattati in questo articolo. Proprio per orientarsi con chiarezza in questo panorama, di seguito riepiloghiamo alcune delle misure attualmente più rilevanti per le assunzioni 2026 e i relativi requisiti, offrendo in chiusura una tabella di sintesi con lescadenze principali.
Segnaliamo, inoltre, che l'8 settembre 2026 èstato firmato il decreto attuativo dell'incentivo per la conciliazione trafamiglia e lavoro, illustrato più avanti, che ne definisce le regole operative in attesa delle istruzioni INPS.
Bonus Giovani 2026
Il Bonus Giovani 2026 (art. 2, D.L. 62/2026) riconosce ai datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni) alla data dell'assunzione. Sono esclusi dal beneficio il lavorodomestico e l'apprendistato; restano fuori anche il lavoro intermittente/a chiamatae le prestazioni di lavoro occasionale, in quanto incompatibili con la finalitàdella misura.
Le categorie di lavoratoribeneficiari e la durata dell'esonero
Sono previste tre categorie di lavoratori, conrequisiti e durata del beneficio differenziati:
● Lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ("moltosvantaggiati"): esonero fino a 500 €/mese, per una durata massima di 24mesi.
● Lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, che appartenganoinoltre a una delle categorie di "lavoratore svantaggiato" individuate dal Regolamento (UE) 651/2014 (trattasi in particolare dilavoratori privi di diploma o qualifica professionale; persone sole con carichi familiari; occupati in professioni con forte disparità di genere; appartenentia una minoranza etnica con necessità di formazione): esonero fino a 500€/mese, per una durata massima di 24 mesi.
● Lavoratori appartenenti a una delle medesime categorie di "lavoratoresvantaggiato" sopra richiamate senza necessità di un periodo minimo didisoccupazione: esonero fino a 500 €/mese, ma per una durata massima ridottaa 12 mesi.
Per le assunzioni effettuate in una sede ounità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno, l'importo massimodell'esonero sale a 650 €/mese, restando ferma la medesima durata (24 o 12mesi) in base alla categoria di appartenenza del lavoratore.
Il requisito dell'incrementooccupazionale netto
L'esonero spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro, calcolato inUnità di Lavoro Annuo (U.L.A.), confrontando il numero di lavoratori occupatinel mese di riferimento con la media dei lavoratori occupati nei 12 mesiprecedenti (per i contratti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario a tempo pieno).
Altre condizioni
● Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva, né deve procedervi nei 6 mesi successivi nei confronti dellavoratore assunto o di altro lavoratore con la stessa qualifica (pena larevoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito).
● Va garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi.
● Si noti che non è richiesto, invece, il requisito di prima assunzione a tempo indeterminatodel lavoratore. Pertanto, il beneficio può essere fruito anche nel caso di lavoratore già precedentemente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Come presentare la domanda
● La domanda sipresenta esclusivamente in via telematica, con SPID, CIE o CNS, sul sito INPS,nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani2026", e può riguardare sia rapporti già instaurati sia rapporti nonancora instaurati.
● La procedura è attiva dall'11 giugno 2026 (Messaggio INPS n. 1966/2026); non è prevista, adoggi, una scadenza per la presentazione della domanda.
● Gli arretrati maturati per i mesi da gennaio a giugno 2026 sono recuperabili esclusivamentenei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2026: decorsa questa finestra, il recupero non è più possibile con le ordinarie modalità diconguaglio.
Bonus Donne 2026
Il Bonus Donne 2026 (art. 1, D.L. 62/2026)segue l’impostazione del Bonus Giovani 2026: esonero dal versamento del 100%dei contributi previdenziali datoriali (esclusi i premi e contributi INAIL),per le assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, effettuatedal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Restano esclusi il lavoro domestico el'apprendistato, oltre - per la stessa ratio della misura - il lavorointermittente/a chiamata e le prestazioni lavorative di natura occasionale.
Le categorie di lavoratricibeneficiarie e la durata dell'esonero
● Lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ("moltosvantaggiate"): esonero fino a 650 €/mese, per 24 mesi.
● Lavoratrici prive di impiego da almeno 12 mesi, appartenenti a una delle categorie di "lavoratrice svantaggiata" del Regolamento (UE) 651/2014: esonerofino a 650 €/mese, per 24 mesi.
● Lavoratrici appartenenti a una delle categorie di "lavoratrice svantaggiata" del medesimo Regolamento, senza requisito minimo di disoccupazione: esonero finoa 650 €/mese, ma per una durata massima ridotta a 12 mesi.
Per le lavoratrici residenti nella ZES unicaper il Mezzogiorno, l'importo massimo sale a 800 €/mese.
Anche per il Bonus Donne l'esonero èsubordinato al medesimo requisito dell'incremento occupazionale netto illustrato per il Bonus Giovani, al rispetto del trattamento economico minimodei CCNL di riferimento e delle medesime condizioni generali in materia didivieto di licenziamenti nei 6 mesi precedenti e successivi. Anche per questo bonus, il beneficio può essere fruito anche nel casodi lavoratrice già precedentemente assunta con contratto a tempo indeterminato.
Come presentare la domanda
● La domanda si presenta esclusivamente in via telematica sul sito INPS, nella sezione"Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026", con le stesse modalità previste per il Bonus Giovani.
● La procedura è attiva dall'11 giugno 2026 (Messaggio INPS n. 1970/2026); non è prevista, adoggi, una scadenza per la presentazione della domanda.
● Gli arretrati da gennaio a giugno 2026 seguono la stessa finestra di recupero del Bonus Giovani: recupero nell’ambito dei flussi Uniemens di luglio, agosto e settembre2026.
Incentivo alla stabilizzazionedei rapporti di lavoro
L'incentivo alla stabilizzazione (art. 4, D.L.62/2026) riguarda non le nuove assunzioni, ma le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già a termine: spetta per le trasformazionieffettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, dicontratti a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e nonsiano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vitalavorativa. Il beneficio riguarda operai, impiegati e quadri, con esclusionedei dirigenti, ed è pari all'esonero dal versamento del 100% dei contributidatoriali (esclusi i premi INAIL), fino a 500 €/mese, per un periodo massimo di24 mesi.
Condizioni
● Non sono incentivabili le nuove assunzioni a tempo determinato o indeterminato, ma solole trasformazioni di rapporti a termine già in essere entro il 30 aprile 2026.
● Il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato in precedenza; iperiodi di apprendistato o di lavoro intermittente svolti in precedenza nonsono, invece, ostativi.
● Anche inquesto caso è richiesto l'incremento occupazionale netto (con le medesimeregole già illustrate per il Bonus Giovani) e il rispetto del divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti esuccessivi nella stessa unità produttiva.
● Nonostantel'art. 4, comma 5, del DL 62/2026 subordini formalmente l'efficaciadell'incentivo alla stabilizzazione all'autorizzazione della Commissione UE, la circolare INPS n. 72/2026 ha ritenuto la misura già operativa dal 1° agosto2026, qualificandola come intervento non soggetto a notifica come aiuto diStato. Resta quindi un margine di incertezza, poiché tale lettura si discostadal testo letterale della norma e non risulta ad oggi confermata da unaposizione ufficiale della Commissione europea.
Come presentare la domanda
● La proceduratelematica è operativa presso il portale INPS dal 29 luglio 2026 (MessaggioINPS n. 2518/2026) e la domanda va presentata in occasione di ciascunatrasformazione, senza scadenza fissa.
● Gli arretratimaturati dal mese di agosto 2026 sono recuperabili esclusivamente nei flussiUniemens di agosto, settembre e ottobre 2026 (per il settore agricolo,esclusivamente nel flusso di competenza di ottobre 2026).
Esonero per le madri di almenotre figli
Distinto dal decreto Lavoro, ma altrettantorilevante, è l'esonero contributivo per le madri di almeno tre figli minori,introdotto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 210-213, L. 199/2025).Spetta ai datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2026, donnemadri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni, prive di impiegoregolarmente retribuito da almeno sei mesi; sono esclusi il lavoro domestico el'apprendistato. L'esonero è pari al 100% dei contributi datoriali (esclusi ipremi INAIL), nel limite massimo di 8.000 €/anno, pari a 666,66 €/mese.
● La misura riguarda sia le assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione) sia quelle a tempo indeterminato, oltre alle trasformazioni di un rapporto atermine già agevolato.
● La durata dell'esonero varia in base alla tipologia contrattuale: 24 mesi per leassunzioni a tempo indeterminato; 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato,estesi a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione del rapporto a terminein indeterminato.
● Il possesso del requisito (almeno tre figli under 18) va verificato al momentodell'assunzione, senza che rilevino eventi successivi come il compimento dellamaggiore età di un figlio.
Come presentare la domanda
● La domanda sipresenta in qualsiasi momento tramite l'apposito modulo telematico"ELM3" sul Portale delle Agevolazioni dell'INPS, senza scadenzafissa.
● Per i mesi arretrati da gennaio a luglio 2026, il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di agosto, settembre e ottobre2026 (nel settore agricolo, esclusivamente nel flusso di ottobre 2026).
Conciliazione famiglia-lavoro
La misura più recente riguarda la conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 6, D.L. 62/2026), in vigore dal 28 giugno 2026 per il triennio 2026-2028: alle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione famiglia-lavoro (UNI/PdR 192:2026), spettaun esonero contributivo fino all'1% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite di 50.000 € annui per azienda. L'8 settembre 2026 è stato firmato ildecreto ministeriale attuativo, che disciplina il conseguimento e la validitàdelle certificazioni, i criteri di concessione dell'esonero e le modalità dipresentazione delle domande.
Come presentare la domanda
● La domanda andrà presentata esclusivamente in via telematica all'INPS, a cura del legale rappresentante, di un delegato o di un intermediario abilitato.
● La procedura non è però ancora concretamente attivabile, poiché mancano le istruzionioperative dell'INPS: conviene quindi tenersi pronti a muoversi non appena la procedura sarà attiva.
Una misura da non confondere: ilvecchio Bonus Giovani e Donne 2024-2025
Come anticipato in apertura, il termine del 30settembre 2026 di cui si è parlato molto nelle ultime settimane riguarda il Bonus Giovani e il Bonus Donne del biennio 2024-2025 (D.L. 60/2024, il c.d.Decreto Coesione), relativi alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025: decorso tale termine, l'INPS nonaccetterà più nuove domande per questo periodo ormai concluso. Si tratta,pertanto, di una misura che non impatta la fruizione dei bonus 2026 illustrati in questo articolo.


