Conl'ordinanza n. 24249, depositata il 30 luglio 2026, la Cassazione ha affrontatoun caso di deducibilità di interessi passivi nel consolidato fiscale nazionale,fissando un principio rilevante per i gruppi di società. La vicenda riguardavauna società consolidata che aveva dedotto interessi passivi maturati su creditiinfragruppo, poi contestati dall’Agenzia delle Entrate: secondol’Amministrazione, la creditrice vi aveva ormai rinunciato, sicché il credito(di fatto ormai estinto) non poteva più generare interessi fiscalmenterilevanti.
Lasocietà si difendeva evidenziando che gli stessi interessi, dedotti come costodalla consolidata, erano stati specularmente tassati come ricavo dallaconsolidante. Tale simmetria, a suo avviso, avrebbe reso neutro l'effettofiscale di gruppo, rendendo ingiustificato il recupero.
LaCassazione ha respinto questa tesi. Il consolidato fiscale non trasforma ilgruppo in un autonomo soggetto d'imposta e non deroga alle regole ordinarie dideterminazione del reddito delle singole società: ciascuna calcola il proprioreddito secondo il TUIR, e solo dopo i risultati confluiscono nella sommaalgebrica del reddito di gruppo. Ne consegue che un componente negativo restaindeducibile anche se un'altra società del gruppo lo ha specularmente tassatocome ricavo.
LaCorte ha aggiunto che gli interessi attivi in capo alla consolidante nonannullano automaticamente la deduzione della consolidata, potendo inveceincidere sul limite quantitativo di deducibilità dei propri interessi passivi.Esclusa infine la doppia imposizione: l'ufficio ha tassato una sola volta ilpresupposto corretto, cioè l'inesistenza del costo, e il trattamento del latoattivo non impedisce il recupero.


