Lo schema di decreto legislativo correttivo "Omnibus" della riforma fiscale prosegue il suo iter parlamentare. Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si compone di 27 articoli che intervengono su IRPEF, IRES, IVA, successioni e accise, ed è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio. Il testo è ora all'esame delle Commissioni Finanze, che dovrà esprimere un parere prima dell'approvazione definitiva, attesa dopo la pausa estiva.
Trale misure che più hanno fatto discutere troviamo la nuova disciplina deifringe benefit per le auto aziendali (art. 2). Il meccanismo di calcoloresta forfetario, basato sulle tabelle ACI e differenziato in base al tipo dialimentazione del veicolo. La vera novità è che, superato il quintoanno di anzianità dell'auto, il valore imponibile aumenta del 50%;tale aggravio scatta anche se nel frattempo il veicolo passa a un dipendentediverso da quello originario, a cui si aggiunge una maggiorazione del 5% pergli optional non compresi nelle tabelle ACI. Cambia anche la disciplina deifamiliari a carico (art. 1): il correttivo elimina il requisito dellaconvivenza (o della percezione di assegni alimentari non derivanti daprovvedimenti dell'autorità giudiziaria) per gli "altri familiari"individuati dall'art. 433 del Codice civile (ad esempio fratelli, suoceri enonni) quando una norma fiscale si limita a richiamare genericamente ifamiliari di cui all'art. 12 del TUIR, come accade per il welfare aziendale; ilrequisito resta invece fermo laddove la norma richieda espressamente lo statusdi familiare fiscalmente a carico. La modifica corregge un effetto indesideratodel precedente correttivo (d.lgs. 192/2025) e opera con effetto retroattivo giàdal periodo d'imposta 2025.
Sulfronte IVA, l'art. 12 allunga il termine per la detrazione fino alladichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura(non più, dunque, dall’anno stesso), ampliando sensibilmente il margine adisposizione dei contribuenti. Per i professionisti interviene invece l'art. 3,che introduce un'imposta sostitutiva del 26% sui differenziali positivirealizzati dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'impostaagevolativi (inclusi quelli derivanti dal Superbonus), i quali sarannoclassificabili quali reddito di lavoro autonomo. Non manca, infine, unintervento sulla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti(art. 9), destinato a incidere sulle operazioni di riorganizzazione societaria.
Iltesto, però, non è ancora un punto d'arrivo. Negli ultimi giorni sono statepubblicate le osservazioni di Assonime che, con un documento del 28 luglio, hachiesto alle Commissioni Finanze una serie di correzioni. La più rilevanteriguarda proprio la nuova detrazione IVA: il decreto non chiarisce cosa succedaalle fatture ricevute prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, eAssonime chiede una disciplina transitoria esplicita per evitare contenziosicon i contribuenti che nel frattempo hanno registrato fatture in ritardo,confidando nel vecchio termine più stretto.
Traun decreto che riscrive le regole e le associazioni di categoria che nechiedono di nuove, la partita sull'Omnibus è tutt'altro che chiusa:professionisti e imprese faranno bene a tenere d'occhio l'esito dei pareriparlamentari prima di considerare le nuove regole definitive.


