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Finanziamenti dei soci alla società: quando il rimborso può diventare un problema?

Finanziamenti dei soci: postergazione ex art. 2467 c.c. anche in bonis e squilibrio sopravvenuto, alla luce della Cassazione 2026.
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La disciplina

L'art. 2467 c.c. dispone che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando tali finanziamenti, «in qualsiasi forma effettuati», siano stati concessi in presenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole procedere a un conferimento.

La disposizione mira a impedire che il socio, ricorrendo al capitale di debito anziché a quello di rischio, trasferisca sui creditori sociali le conseguenze economiche dell'attività d'impresa, sottraendosi al rischio che dovrebbe invece assumere in ragione della propria partecipazione (Cass. n. 13672/2026).

Quanto all'ambito soggettivo, la regola, pur essendo espressamente prevista per le S.r.l., trova applicazione anche ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 2497-quinquies c.c., nonché, secondo la giurisprudenza, alle società per azioni a base azionaria ristretta, quando ricorrano condizioni sostanzialmente assimilabili a quelle proprie della S.r.l. (Cass. n. 14056/2015 e n. 16291/2018).

L'evoluzione interpretativa della disciplina si è sviluppata principalmente lungo tre direttrici: l'operatività della postergazione anche al di fuori delle procedure concorsuali, l'ampliamento della nozione di finanziamento e l'individuazione dei presupposti temporali e probatori dello squilibrio patrimoniale e finanziario. Su tali profili sono intervenute, da ultimo, le pronunce della Cassazione del 2026.

L'operatività della postergazione anche durante la vita della società

Un primo orientamento ormai consolidato riguarda la natura della postergazione. Superata la tesi che ne limitava gli effetti alla sola fase concorsuale, la giurisprudenza ha riconosciuto alla disposizione una portata sostanziale, destinata a incidere sull'esigibilità del credito del socio anche durante la normale attività della società.

Il principio, affermato da Cass. n. 12994 del 15 maggio 2019 e successivamente ribadito da Cass. n. 15196 del 30 maggio 2024, è stato confermato da Cass. n. 18680 dell'8 luglio 2025, secondo cui la postergazione configura una «condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento», destinata a permanere finché non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria che ne giustifica l'applicazione.

Ne consegue che, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 2467 c.c., la società non ha soltanto la facoltà, ma il dovere di rifiutare il rimborso richiesto dal socio. Gli amministratori che procedano ugualmente alla restituzione delle somme possono pertanto essere chiamati a rispondere dei danni arrecati alla società e ai creditori sociali, come evidenziato dalla stessa Cass. n. 18680/2025. In caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, trova inoltre applicazione l'art. 164, comma 2, CCII, che sancisce l'inefficacia dei rimborsi eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura o nell'anno anteriore.

La postergazione conserva, tuttavia, carattere temporaneo: venuta meno la situazione di squilibrio, il credito torna esigibile. Sul piano processuale, inoltre, il giudice può rilevare la condizione di inesigibilità anche in assenza di una specifica eccezione della società, purché i relativi presupposti emergano dagli elementi ritualmente acquisiti al giudizio.

L'ampliamento della nozione di finanziamento

Il riconoscimento dell'efficacia sostanziale della postergazione rende particolarmente importante delimitare la nozione di finanziamento rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c.

La giurisprudenza ha attribuito un significato ampio all'espressione «in qualsiasi forma effettuati», privilegiando la funzione economica dell'operazione rispetto alla sua qualificazione formale. In questa prospettiva, Cass. n. 3017/2019 ha ricondotto alla disposizione gli atti che comportino un'attribuzione patrimoniale accompagnata da un obbligo di futura restituzione. Analoga impostazione è stata seguita dal Tribunale di Milano (sent. n. 5537/2023), che ha valorizzato l'ampiezza della fattispecie, ritenendola idonea a comprendere posizioni creditorie derivanti da atti o comportamenti volontari del socio, indipendentemente dallo schema negoziale utilizzato.

Tale interpretazione è stata ulteriormente sviluppata da Cass. n. 30054 del 30 ottobre 2023, che ha incluso nell'ambito applicativo della disciplina anche le garanzie reali e personali prestate dal socio. La giurisprudenza ha inoltre attribuito rilievo alle forniture senza corrispettivo, individuando quale elemento comune alle diverse fattispecie l'apporto economico volontario che consente alla società di evitare il sostenimento immediato di un costo.

Il medesimo criterio sostanziale è stato applicato ai rapporti infragruppo. Con l'ordinanza n. 18599 dell'8 luglio 2025, la Cassazione ha ricondotto alla postergazione anche i finanziamenti discendenti, erogati dalla controllante alla controllata attraverso l'interposizione di un'altra società del gruppo, escludendo che il ricorso a un soggetto intermedio possa eludere la disciplina. Con l'ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025 ha poi precisato che, ai fini dell'art. 2497-quinquies c.c., è sufficiente l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, senza che occorra dimostrarne il carattere abusivo, rilevante invece sul distinto piano della responsabilità risarcitoria.

Si è così progressivamente affermata una nozione di finanziamento fondata non tanto sulla struttura giuridica dell'operazione, quanto sul suo concreto effetto economico a vantaggio della società. È proprio lungo questa direttrice che si collocano le più recenti pronunce del 2026.

Lo squilibrio patrimoniale e finanziario quale presupposto della postergazione

L'ampiezza della nozione di finanziamento non comporta, tuttavia, l'automatica postergazione di ogni credito vantato dal socio. L'applicazione dell'art. 2467 c.c. resta subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dal secondo comma: un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento anziché concedere un finanziamento.

L'accertamento deve essere condotto in concreto, considerando le caratteristiche dell'attività esercitata e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha valorizzato anche il rischio di insolvenza e la difficoltà della società di ottenere credito da finanziatori terzi a condizioni analoghe.

Particolarmente dibattuta è stata l'individuazione del momento al quale riferire la verifica dello squilibrio. Un primo orientamento, espresso tra l'altro da Cass. n. 17421 del 20 agosto 2020, attribuiva rilievo esclusivo alle condizioni esistenti al momento dell'erogazione, escludendo che il successivo deterioramento della situazione patrimoniale potesse determinare la postergazione di un finanziamento originariamente non soggetto alla disciplina.

La giurisprudenza successiva ha progressivamente valorizzato anche la situazione esistente al momento della richiesta di rimborso. In questa direzione si erano già pronunciati il Tribunale di Milano, con le sentenze n. 3621/2014 e n. 5537/2023, e la Cassazione con l'ordinanza n. 18680/2025, sottolineando la necessità di verificare la permanenza dello squilibrio anche al momento della decisione.

Il rilievo attribuito alla situazione finanziaria attuale ha così aperto la strada al riconoscimento della postergazione anche in presenza di uno squilibrio sopravvenuto, secondo l'impostazione successivamente esplicitata dalla Cassazione nel 2026.

Sul piano probatorio, resta fermo che spetta alla società che oppone la postergazione dimostrare i relativi presupposti. L'accertamento deve tuttavia tenere conto dell'intero quadro economico-finanziario, senza limitarsi a singoli indici patrimoniali considerati isolatamente.

Le pronunce della Cassazione del 2026

Le ordinanze del 2026 si inseriscono nel percorso interpretativo descritto, precisando ulteriormente la nozione di finanziamento, la rilevanza dello squilibrio sopravvenuto, i criteri probatori e i rapporti tra postergazione e garanzie del credito.

Con l'ordinanza n. 5582 del 12 marzo 2026, la Cassazione ha anzitutto ribadito che la nozione di finanziamento non è circoscritta ai tradizionali contratti di credito, ma comprende anche la fideiussione prestata dal socio nell'interesse della società. La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo temporale, poiché riconosce che la postergazione può operare quando lo squilibrio sia insorto successivamente alla concessione del finanziamento, purché la situazione di difficoltà persista al momento in cui il socio ne richieda il rimborso. Tale conclusione discende dalla qualificazione della postergazione come condizione legale e temporanea di inesigibilità, la cui funzione è impedire la restituzione del finanziamento quando essa possa pregiudicare i creditori esterni.

Quanto alla prova, l'ordinanza ha confermato che l'onere di dimostrare i presupposti della postergazione incombe sulla società, precisando tuttavia che il giudice deve valutare unitariamente tutti gli elementi allegati e acquisiti al processo. Possono assumere rilievo anche indici di difficoltà finanziaria non coincidenti, di per sé, con lo squilibrio patrimoniale, come la carenza di liquidità. La Corte ha inoltre richiamato il principio di continuità dei bilanci, in base al quale una situazione di squilibrio accertata in un esercizio può ritenersi persistente in quello successivo, salvo che risulti il superamento delle cause che l'avevano determinata.

Un ulteriore sviluppo si deve all'ordinanza n. 13672 dell'11 maggio 2026, che ha ricondotto alla nozione di finanziamento anche la concessione in locazione di un immobile da parte del socio, quando il mancato incasso dei canoni si traduca in un apporto economico volontario e utile alla società, consentendole di non sostenere immediatamente il relativo costo.

La decisione conferma dunque che la qualificazione dell'operazione deve dipendere dai suoi effetti economici concreti: anche un rapporto formalmente diverso dal mutuo può integrare un finanziamento rilevante ai fini dell'art. 2467 c.c., qualora realizzi una forma di sostegno finanziario della società.

Con la medesima ordinanza, la Cassazione ha inoltre ribadito l'applicabilità della postergazione a tipi societari diversi dalla S.r.l., quando l'assetto dell'ente o la posizione concretamente rivestita dal socio rendano la sua situazione sostanzialmente assimilabile a quella del socio di una società a responsabilità limitata.

La Corte si è infine pronunciata sul rapporto tra postergazione e garanzie reali, chiarendo che la presenza di una causa di prelazione non consente al socio di sottrarsi alla subordinazione rispetto ai creditori esterni. La garanzia può assumere rilievo soltanto nel concorso tra creditori egualmente postergati, senza alterare l'ordine di soddisfazione imposto dall'art. 2467 c.c.

Conclusioni

Le pronunce del 2026 confermano il progressivo consolidamento di un'interpretazione sostanziale e funzionale della postergazione dei finanziamenti dei soci.

La disciplina non opera soltanto nella fase concorsuale, ma incide sull'esigibilità del credito anche durante la vita della società. Il suo ambito applicativo, inoltre, non è limitato alle tradizionali operazioni di finanziamento, potendo comprendere ogni apporto economico volontario del socio che consenta alla società di differire il sostenimento di un costo, purché ricorrano i presupposti richiesti dalla legge.

Al tempo stesso, la verifica dello squilibrio assume una dimensione dinamica: non rilevano soltanto le condizioni esistenti al momento dell'erogazione, ma anche quelle sopravvenute e persistenti al momento della richiesta di rimborso, secondo quanto chiarito dalla più recente giurisprudenza.

Ne deriva che la forma giuridica prescelta dal socio per sostenere finanziariamente la società non è, di per sé, decisiva. La prestazione di garanzie, il mancato incasso di canoni di locazione o il ricorso a operazioni infragruppo possono comportare l'assoggettamento del credito alla postergazione, senza che la presenza di una garanzia reale attribuisca al socio una posizione preferenziale rispetto ai creditori esterni.

Per gli amministratori, tale evoluzione interpretativa rafforza l'esigenza di una valutazione puntuale e documentata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società prima di procedere al rimborso. La restituzione di un finanziamento in presenza dei presupposti della postergazione può infatti determinare responsabilità risarcitoria e, qualora sopravvenga la liquidazione giudiziale, l'inefficacia del pagamento ai sensi dell'art. 164, comma 2, CCII, ove effettuato nel periodo previsto dalla norma.

La postergazione si conferma, pertanto, non soltanto come criterio di graduazione dei crediti, ma come strumento di tutela dell'integrità patrimoniale della società e dei creditori esterni, volto a impedire che il rischio dell'impresa venga impropriamente trasferito dai soci ai terzi finanziatori.

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