Findea Close Icon

Le forme societarie a confronto – Società di persone e società di capitali

Società di persone e di capitali: autonomia patrimoniale, costituzione, numero di soci, trasferimenti di quote e fallimento.
Condividi ora!

Nel presente articolo metteremo a confronto le due grandi famiglie di società (di persone e di capitali), andando ad evidenziare i principali aspetti distintivi. In particolare ci concentreremo su: autonomia patrimoniale, costituzione, numero di soci, trasferimenti di quote e fallimento.

 

Società di capitali o di persone?

Il primo passo fondamentale è capire quali sono le società di persone equali, invece, quelle di capitali. Tra le prime vi rientrano: la Società semplice (S.s.), la Società in nome collettivo (S.n.c.), la Società in accomandita semplice (S.a.s.). Sono invece società di capitali: la Società a responsabilità limitata (S.r.l.), la Società per azioni (S.p.A.), la Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

L’autonomia patrimoniale

La grande distinzione tra società di persone e società di capitali viene operata, in primo luogo, dal Codice Civile e si fonda su uno degli aspetti differenzianti più significativi: l’autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci. Le società di capitali sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta, ciò significa che sono sempre considerate dei soggetti giuridici distinti dai suoi soci. Ne consegue che sarà la società, e non i soci, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività e sarà sempre la società, e non i soci, a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, ragione per cui possiamo affermare che il rischio economico a cui i soci sono esposti è limitato ai conferimenti effettuati (nel caso in cui l’iniziativa non andasse a buon fine). Viceversa, le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta. Tali società sono titolari dei diritti e dei doveri che sorgono durante l’attività, ma la responsabilità per il loro soddisfacimento finirà per trasferirsi sui soci nel caso di inadempimento da parte della società. In questo caso, i soci risponderanno illimitatamente (ovvero con tutto il patrimonio) e solidalmente (ossia rispondono tutti i soci indipendentemente dal socio che ha autorizzato l’assunzione dell’obbligazione) nei confronti dei terzi. Ci sono alcune eccezioni per quanto riguarda le S.a.s. e le S.a.p.a.; infatti, i soci accomandanti delle S.a.s. non sono responsabili delle obbligazioni sociali (nonostante si tratti di una società di persone) e i soci accomandatari delle S.a.p.a. sono responsabili delle obbligazioni sociali(nonostante si tratti di una società di capitali).

La costituzione

Alcuni profili di differenza si riscontrano fin dalla nascita della società, sono infatti previste norme diverse che vanno a disciplinare la modalità di costituzione. Le società di capitali possono essere costituite solamente tramite atto pubblico (documento redatto a cura di un Notaio) mentre le società di persone possono essere costituite sia tramite atto pubblico sia tramite scrittura privata autenticata da parte di un Notaio. In entrambi i casi è, quindi, necessario l’intervento notarile. La maggiore differenza è, tuttavia, rappresentata dal capita le sociale minimo. Per le società di persone, la legge non richiede un capitale sociale minimo da prevedere e versare in sede di costituzione. Per le società di capitali, invece, è richiesto un importo minimo di capitale sociale (il cui importo varia a seconda del tipo di società). Non è, tuttavia, necessario che il capitale sociale sia interamente versato in sede di costituzione, infatti è richiesto il versamento di almeno il 25% dell’importo stabilito (ad eccezione delle società con un unico socio, per cui deve essere interamente versato al momento della costituzione).

Quanti e quali soci occorrono?

Un ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato dalla numerosità dei soci necessari alla costituzione e alla prosecuzione dell’attività. Per le società di persone è infatti sempre necessaria la presenza di una pluralità di soci (almeno due).Questa obbligatorietà è ulteriormente rafforzata dalla previsione (a pena discioglimento) di un termine massimo di sei mesi in cui ricostituire la pluralità dei soci, qualora nel corso dell’attività un socio rimanga l’unico. Per le società di capitali è possibile, fin dalla costituzione, prevedere la presenza di un unico socio. Con riferimento alle due particolari società in accomandita (S.a.s. e S.a.p.a) è inoltre necessaria la presenza delle due categorie di soci che le caratterizzano dalle altre società, ovvero gli accomandatari e gli accomandanti. I primi sono gli unici soci che possono amministrare la società e rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti della società, i secondi hanno invece una responsabilità limitata al proprio conferimento e non possono mai amministrare la società.

Il trasferimento di quote o azioni

Altro aspetto di non poco conto è rappresentato dalla possibilità per i soci di trasferire le proprie quote sociali. Nelle società di persone ha grande rilevanza la qualità personale del singolo socio, questo aspetto rappresenta la ragione per cui il trasferimento non può essere effettuato senza il consenso degli altri soci (a meno che non sia stato previsto diversamente al momento della costituzione). Nelle società di capitali, invece, la circolazione delle partecipazioni è più agevole, in quanto non è richiesto alcun consenso dagli altri soci. Tuttavia la legge ammette la possibilità che i soci (mediante apposita previsione nell’atto costitutivo o nello statuto) introducano delle limitazioni, sotto molteplici forme, al trasferimento delle partecipazioni (come clausole di prelazione o la necessità di ottenere il benestare da parte degli altri soci).

Fallimento

Ricollegandosi alla questione relativa all’autonomia patrimoniale, gli effetti del fallimento nei confronti dei soci rappresentano un elemento di diversificazione. In caso di fallimento, insieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale (ossia tutti i soci della S.n.c. e i soci accomandatari della S.a.s. e della S.a.p.a), pertanto i rispettivi patrimoni potranno essere utilizzati per soddisfare le obbligazioni societarie rimaste inadempiute. Questo fenomeno non si applica invece ai soci non responsabili personalmente e illimitatamente (ossia tutti i soci delle S.r.l. e delle S.p.A. ed i soci accomandanti delle S.a.s. e delle S.a.p.a), che rimangono soggetti giuridici distinti rispetto alla società.

 

Quelli appena presentati rappresentano i principali elementi di differenziazione delle due famiglie di società. Se volete conoscere ulteriori detta gli utili per avviare la vostra attività vi rimandiamo ai nostri prossimi articoli.

Il nostro partner esclusivo:
Lo Studio Locatelli è stato fondato dal Prof. Alfonso Locatelli negli anni ‘60. Il Dott. Valerio Locatelli ha poi proseguito nell’esercizio dell’attività paterna di Dottore Commercialista, dando un importante impulso alla crescita ed alla specializzazione dello studio, al fine di consentire una risposta adeguata alle esigenze emergenti nel moderno contesto economico.In quest’ottica è avvenuta l’integrazione nella struttura di diverse figure professionali specializzate in differenti aree di attività, non solo Dottori Commercialisti, ma anche Avvocati, Notai ed esperti di settore, determinando la moderna realtà multidisciplinare attualmente rappresentata dallo Studio Locatelli Sani Ravani & Associati.
www.studiolocatelliassociati.comPanoramica dei servizi