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Il rimborso dell'imposta sostitutiva italiana sui dividendi esteri: l'orientamento della Cassazione si consolida nella giurisprudenza di merito

Dividendi esteri e credito d’imposta: la giurisprudenza conferma la tutela del contribuente contro la doppia imposizione.
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Il riconoscimento del creditod’imposta estero a scomputo dell’imposta sostitutiva italiana dovuta suidividendi esteri rimane oggetto di un contenzioso significativo. Stantel’impossibilità di indicare il credito direttamente in dichiarazione deiredditi, il contribuente si trova obbligato a presentare istanze di rimborso daimpugnare, a fronte del silenzio-diniego dell'Agenzia delle Entrate, innanzialla giurisdizione tributaria.

Tale modus operandi origina daiprincipi, a favore del contribuente, enunciati dalla Corte di Cassazione con lesentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024, i quali trovano sempre più conforto eormai sono sostanzialmente consolidati nella posizione giurisprudenziale espressadalle corti di merito.

Il principio di fondo può esserecosì sintetizzato: la maggior parte delle Convenzioni contro le doppieimposizioni stipulate dall'Italia esclude il credito per l'imposta pagataall'estero solo quando il reddito sia assoggettato in Italia a ritenuta oimposta sostitutiva "su richiesta del beneficiario". Per lepersone fisiche, tuttavia, il regime dell'imposta sostitutiva sui dividendi exart. 18 TUIR è oggi obbligatorio, senza alcuna possibilità di optare per latassazione ordinaria: non trattandosi quindi di un'imposizione "surichiesta", la clausola di esclusione non può operare e, secondo laCassazione, il credito per l'imposta pagata all'estero non può essere negato,pena una doppia imposizione che le Convenzioni mirano a evitare.

Nel corso del 2025 lagiurisprudenza di merito ha, nel complesso, continuato a recepire taleprincipio (tra le altre, C.G.T. I Milano n. 27/2025, C.G.T. I Bergamo nn.21/2025 e 68/2025, C.G.T. I Padova n. 253/2025, C.G.T. II Lazio n. 1599/2025,C.G.T. I Roma n. 2841/2025, C.G.T. I Bologna n. 316/2025, C.G.T. I Ferrara n.114/2025 e C.G.T. I Torino n. 841/2025), ma non sono mancate sporadichesentenze contrarie. In particolare, quest’ultime (C.G.T. I Siena n. 176/2/25 e C.G.T.I Padova n. 594/1/25) si soffermano sul tenore letterale dell’art. 165 TUIR, aisensi del quale il credito spetta per i redditi che concorrono al redditocomplessivo. Tuttavia, il rilievo appare non considerare il carattere recessivodella normativa interna rispetto alla Convenzione internazionale (principioimmanente del sistema tributario, come già ribadito dalla stessa Cassazionenelle sentenze citate).

A tali ultime sentenze, isolaterispetto a quelle favorevoli al contribuente, fanno da contraltare ulteriorinumerose pronunce favorevoli emesse nella prima metà del 2026. Peraltro, asegno del consolidarsi di tale orientamento, occorre segnalare che stannoarrivando i primi pronunciamenti da parte delle corti di secondo grado (vedasila C.G.T. II Toscana n. 48/1/26 e la C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26), checonfermano le sentenze di primo grado favorevoli al contribuente. Inparticolare, il carattere di rilievo è che i giudici tributari danno ormai peracquisito il principio espresso dalla Cassazione, rendendolo applicabile peranalogia ad ogni Convenzione che prevede l’esclusione del credito per l’impostaestera specificando "su richiesta del beneficiario". Occorre quindipuntualizzare che, per quanto esteso, il predetto principio non trova quindiapplicazione alle Convenzioni, come quelle con Cipro, Malta, Singapore, ArabiaSaudita e Principato di Monaco, che escludono il credito "anche surichiesta del contribuente", coprendo così pure i casi di imposizioneobbligatoria.

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