Breve analisi delle novità introdotte dalla L. 30.12.2025 n.199, in vigore dall’1.1.2026.
ALIQUOTE IRPEF
Introdotta la riduzione dell'aliquota IRPEF relativa al secondo scaglione di reddito complessivo (28.001-50.000 euro) dal 35% al 33%.
Il risparmio d'imposta complessivo si traduce in un massimo di euro 440,00 annui, ma è sterilizzato per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro.
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
• 23% per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
• 33% per il reddito imponibile compreso tra 28.001 e 50.000 euro;
• 43% per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
RISULTATI DI PRODUTTIVITÀ: riduzione dell'imposta sostitutiva all'1%
Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
• riduzione dell’ aliquota dell’ imposta sostitutiva dal 5%
all’ 1% per gli anni 2026 e 2027;
• incremento del limite dei premi di produttività da 3.000 a 5.000 euro annui;
• proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato.
RIFORMA PEX E DIVIDENDI NEL REGIME D'IMPRESA
Con riferimento al regime PEX e all' esenzione sui dividendi percepiti in regime d'impresa, vengono introdotti i seguenti ulteriori requisiti:
• partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale;
o, in alternativa,
• partecipazione avente almeno costo fiscale pari a 500.000 euro.
Tali previsioni si applicheranno:
- alle distribuzioni di dividendi deliberate dal 1.01.2026;
- alle partecipazioni acquisite o sottoscritte a partire dal 1.01.2026.
LOCAZIONI BREVI: imprenditorialità oltre i due appartamenti
A partire dal 2026, il regime fiscale previsto per le locazioni brevi sarà applicabile in presenza di massimo 2 appartamenti locati (con contratto breve) durante il periodo d'imposta.
Per chi rispetterà tale limite, rimane invariata la possibilità di applicare la cedolare secca, con le seguenti aliquote:
- 21% sul primo immobile (individuabile a scelta);
- 26% sul secondo immobile.
Al superamento della soglia dei due immobili, i redditi complessivi assumeranno la qualifica di reddito d'impresa.
TRF E ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Silenzio-Assenso: dal 1.07.2026 per tutti i nuovi dipendenti assunti scatterà la destinazione automatica del TFR ai fondi di previdenza complementare (fatta salva la rinuncia espressa da parte del lavoratore).
Obbligo versamento TFR al Fondo Tesoreria INPS:
1. Per il TFR mantenuto in azienda, diventa obbligatorio valutare ogni anno il superamento del limite dei dipendenti impiegati nell'anno solare precedente;
2. Per i periodi di paga 2026-2027, l'obbligo di versamento del TFR mantenuto in azienda al fondo Tesoreria è integrato per tutti i datori di lavoro che abbiano raggiunto o superato la media di 60 dipendenti alle proprie dipendenze nell'anno solare precedente;
3. Per i periodi di paga 2028-2031, l'obbligo di versamento del TFR mantenuto in azienda al fondo Tesoreria è integrato per tutti i datori di lavoro che abbiano raggiunto o superato la media di 50 dipendenti alle proprie dipendenze nell'anno solare precedente;
4. A partire dal periodo di paga 2032, l'obbligo di versamento del TFR mantenuto in azienda al fondo Tesoreria è integrato per tutti i datori di lavoro che abbiano raggiunto o superato la media di 40 dipendenti alle proprie dipendenze nell'anno solare precedente.
ROTTAMAZIONE QUINQUIES
Prevista una nuova definizione agevolata delle cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 2023 per imposte e contributi dichiarati e non versati (incluse INPS e multe stradali statali).
Vantaggi principali:
✔ Stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione
✔ Stop a pignoramenti e nuove misure cautelari, il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi.
✔ DURC rilasciabile e pagamenti PA sbloccati.
Adesione: domanda telematica entro il 30/04/2026.
Pagamento: unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali (tra 2026 e 2035).
Prima rata entro il 31/07/2026.
⚠ Decadenza in caso di mancato pagamento (anche di 2 rate).
⚠ Eliminata la tolleranza di 5 giorni per il ritardo dei pagamenti.
IPER-AMMORTAMENTI
Per i titolari di reddito d’impresa prevista la maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Beni agevolabili (investimenti effettuati tra 1.1.2026 e 30.9.2028):
✔ Beni strumentali 4.0 e 5.0, materiali e immateriali
✔ Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
✔ Prodotti UE/SEE e destinati a strutture produttive in Italia
Maggiorazione del costo:
• +180% fino a 2,5 mln €
• +100% da 2,5 a 10 mln €
• +50% da 10 a 20 mln €
Accesso al beneficio: comunicazioni e certificazioni telematiche tramite piattaforma GSE.
BONUS MAMME
Confermato il “Bonus mamme 2026” per lavoratrici madri (dipendenti, autonome e professioniste) con reddito annuo ≤ 40.000 €:
✔ 2 figli: beneficio fino ai 10 anni del figlio più piccolo
✔ ≥ 3 figli*: beneficio fino ai 18 anni.
*escluse le madri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Importo: 60 € mensili, esenti da tasse e contributi, non rilevanti ai fini ISEE.
Erogazione: domanda all’INPS, pagamento in unica soluzione a dicembre 2026 per le mensilità da gennaio a novembre.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE BENI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE
Riproposta la disciplina agevolata per:
✔ assegnazione o cessione ai soci di immobili non strumentali e beni mobili registrati
✔trasformazione in società semplice di società che gestiscono tali beni.
Operazioni ammesse entro il 30/09/2026.
Vantaggi fiscali:
• Imposta sostitutiva 8% sulle plusvalenze ( 10,5% per società di comodo)
• 13% sulle riserve in sospensione d’imposta
• Possibile utilizzo del valore catastale quale base imponibile
• Imposta di registro dimezzata e ipotecaria/catastale in misura fissa.
Versamenti: 60% entro 30/09/2026 – 40% entro 30/11/2026
DETRAZIONI EDILIZIE
Confermate anche per il 2026 le aliquote del bonus casa già previste per il 2025.
Aliquota ordinaria:
• 36% per spese sostenute nel 2025–2026
• 30% per spese sostenute nel 2027.
Aliquota maggiorata per abitazione principale:
• 50%* per spese 2025–2026
• 36%* per spese 2027
*se sostenute dal proprietario o titolare di diritto reale.
Limite di spesa: 96.000 € per unità immobiliare, incluse le pertinenze (per tutti gli anni 2025–2027).
REGIME NEO-RESIDENTI
Aumenta l’imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e opta per il regime dei neo-residenti.
Nuovi importi:
• 300.000 € annui (da 200.000 €) per il contribuente
• 50.000 € per ciascun familiare (da 25.000 €).
Decorrenza: Le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dall’1.1.2026.


