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L’IRAP per gli studi associati: la Corte Costituzionale smonta l'automatismo del Fisco

IRAP e studi associati: la Consulta boccia l’automatismo. Tassa dovuta solo se l’attività è davvero svolta in forma associata.
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L’IRAP per gli studi associati: la Corte Costituzionalesmonta l'automatismo del Fisco

Con la sentenza n. 153/2026,depositata il 24 luglio, la Corte Costituzionale ha ridisegnato i confinidell'IRAP per i professionisti che operano in uno studio associato.

Il nodo riguarda l'art. 1, comma8, della legge 234/2021, che dal 2022 esclude dall'IRAP le persone fisicheesercenti arti e professioni. Sin dalla sua entrata in vigore, l'Agenzia delleEntrate ha escluso (circolare 4/E/2022) da tale esenzione le associazioniprofessionali, richiamando l'art. 5, comma 3, lett. c) TUIR, che le equiparaalle società semplici - soggetti passivi IRAP ex art. 3, comma 2, lett. c)d.lgs. 446/1997, per cui l'art. 2, comma 1, prevede che l'attività"costituisce in ogni caso presupposto d'imposta". Su questa base laCassazione (SS.UU., n. 7371/2016) ha ritenuto irrilevante ogni verificasull'autonoma organizzazione.

La Consulta, investita da un casodi uno studio notarile fiorentino, ha ora respinto questa lettura automatica,statuendo che l'equiparazione alla società semplice presuppone che laprofessione sia effettivamente svolta "in forma associata", non risultandosufficiente l’esistenza di un semplice vincolo associativo. Se ilprofessionista opera individualmente, con clientela e responsabilità proprie, el'associazione ha funzione solo organizzativa (con il fine unico, per esempio,di condividere le spese comuni), l'attività resta riferibile al professionistapersona fisica, senza confondersi con il soggetto collettivo.

A corredo, la Corte Costituzionesi è espressa anche sul tema dell'onere della prova, ribaltandolo in favore delcontribuente: non è (più) il professionista a dover dimostrare l'assenza diautonoma organizzazione, ma è l'Amministrazione finanziaria a dover provare chel'attività è concretamente svolta in forma associata.

In ragione del principio espressoin tale sentenza, appare probabile prevedere l’apertura di un nuovo filone diistanze di rimborso e contenziosi tributari, sulla scorta di quanto già osservatocon riferimento ai professionisti individuali prima e a seguito della riformalegislativa.

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