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In Italia, le imposte si suddividono poi in imposte dirette (colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene prodotta; reddito) e imposte indirette (colpiscono la ricchezza nel momento i cui viene spesa; trasferimenti o acquisti). In questa sezione ci limitiamo a discutere le più importanti imposte dirette, che possono essere suddivise in Irpef, Ires (ex IRPEG) e IRAP.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) deve essere versata da tutti i contribuenti residenti in Italia e viene applicata a tutte le tipologie di reddito ovunque prodotte nel mondo. In tal senso, l’Irpef grava sui cittadini che hanno la propria residenza fiscale in Italia e su ogni tipologia reddituale. I redditi soggetti all’imposta sono i seguenti:
L’Irpef è un’imposta progressiva e si applica al reddito percepito dalle persone fisiche in base al metodo degli scaglioni di reddito che partono dal 23% e raggiungono il 43%.
L’IRES (imposta sul reddito delle società) è un’Imposta istituita con d.lgs. n.344/2003, in sostituzione dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Questa imposta risponde all'esigenza di realizzare il principio dell'imposizione generale sul reddito prodotto da società ed enti diversi che, non essendo in alcun modo imputabile a persone fisiche non potrebbe essere colpito dall'IRPEF. Riassumendo si può affermare che l’IRES è un'imposta:
Il presupposto per questa imposta è identico a quello dell'Irpef e consiste nel possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dal TUIR (art. 72).
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente determinato dalla legge o dall'atto costitutivo: in mancanza di tale determinazione, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR). La società, come ogni altro ente, si considera residente quando ha sul territorio dello Stato la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale della propria attività. Fino a prova contraria, si presume che la sede amministrativa sia collocata in Italia quando la società detiene partecipazioni di controllo in società residenti ed è, a sua volta, controllata da soggetti residenti o amministrata da persone residenti. Anche le società e gli enti (di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, comprese le società di persone) non residenti nel territorio dello Stato sono assoggettati all'Ires, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro forma organizzativa, il loro scopo istituzionale e la natura della loro attività, comprese le società di persone. Gli enti non commerciali e gli enti commerciali diversi dalle società sono assoggettati all'IRES, anche se non sono dotati di personalità giuridica, purché si tratti di organizzazioni stabili e provviste di una propria autonomia patrimoniale e gestionale.
Non sono soggetti IRES
L’IRAP, ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive, ha subito delle significative variazioni nel 2007 con la L. 24 dicembre 2007, n. 244. L’obiettivo è stato quello di semplificare le modalità operative per l’individuazione e la determinazione della base imponibile dell’Irap, oltre a separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella inerente alle imposte sul reddito. Le peculiarità dell’imposta sono le seguenti:
I presupposti dell’IRAP sono individuati nell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 e sono i seguenti:
Devono presentare la dichiarazione Irap i seguenti soggetti:
Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap i seguenti individui:
Nelle società di persone, il socio è sempre soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso in cui tale utile sia distribuito, sia nel caso in cui venga accantonato. Invece, nelle società di capitali, il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte dell'utile effettivamente distribuito. Per questo motivo, ad esempio coloro che dispongono di elevati redditi personali avranno la convenienza a costituire una società di capitali in maniera da dover dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società. Invece, optando per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile. Dunque, è molto importante distinguere tra società di persone e di capitale.
La S.p.A. (società per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata) e tutte le forme che ne derivano come ad es. la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata) appartengono alla categoria delle società di capitali. Essenzialmente si tratta di forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti in diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l’elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all’elemento soggettivo rappresentato dai soci. A seconda della specifica tipologia societaria, la partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote.
Le società di capitali (S.r.l. & S.p.A.) sono tenute a versare l'IRES e l'IRAP.
Le società di persone vengono definite tali in quanto in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto all’elemento del capitale. Queste società non acquistano mai la personalità giuridica (cosa che invece avviene per le società di capitali) ed è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio. In questa categoria rientrano la società in nome collettivo (S.n.c) e la società in accomandita semplice (S.a.s.).
IRPEF per la S.n.c. e la S.a.s.:
L’aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi. Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci.
IRAP per la S.n.c. e la S.a.s.:
Pagata dalla società. Il reddito di Impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito.
Regime dei minimi e regime fiscale agevolato
A determinate condizioni le ditte individuali possono accedere al regime fiscale vantaggioso detto “Regime dei minimi”, che prevede l’applicazione dell’aliquota fissa del 5 % sul reddito dell’attività (ricavi meno costi).
Per accedere a tale tassazione occorre:
Se non si soddisfano i requisiti per accedere al “regime dei minimi”, vale la pena verificare se si può usufruire del cosiddetto “regime agevolato”, che prevede l’applicazione dell’aliquota fissa del 10 % sul reddito dell’attività.
Le condizioni per l’accesso al regime agevolato sono:
Anche con il regime agevolato le fatture vengono emesse senza applicazione dell’IVA.
Possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma o unitamente al modello unico entro due diverse scadenze ordinarie i professionisti con partita Iva con le seguenti peculiarità:
Essa permette di stabilire il saldo da pagare per l’anno in corso e l’acconto iva per l’anno successivo. I soggetti obbligati alla presentazione sono tutti coloro che sono i titolari di partita iva con uno o più codici attività atecofin aperti.
Non tutti sono obbligati alla compilazione della dichiarazione iva annuale. Infatti a titolo di esempio i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti come per esempio i medici o le guide turistiche, potranno evitare la compilazione della dichiarazione Iva. Per sapere quali sono i soggetti che esercitano attività esenti potete consultare l’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972 oppure consultare l’articolo dedicato alle prestazioni professionali Iva esenti. Sono altresì esclusi anche i produttori agricoli che già godono dell’esenzione prevista dall’articolo 34 del medesimo DPR o coloro che organizzano giochi, intrattenimenti o spettacolo e gli imprenditori che danno in affitto l’unica azienda perché quest’ultimi sono trattati come se divenissero delle persone fisiche e come tali esclusi da questi adempimenti.