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CERTIFICAZIONE SOA: AL VIA I NUOVI OBBLIGHI PER FRUIRE DEI BONUS EDILIZI

Obbligo di affidamento di opere connesse ai bonus edilizi a imprese in possesso di certificazione SOA per appalti superiori a 516.000 Euro
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Certificazione SOA: al via i nuovi obblighi per fruire dei bonus edilizi

Obbligo di affidamento di opere connesse ai bonus edilizi a imprese in possesso di certificazione SOA per appalti superiori a 516.000 Euro

Per effetto della recente conversione in legge del DL 21/2022 (cd. Decreto Legge Taglia Prezzi) è stato introdotto l'obbligo di affidamento di opere connesse ai bonus edilizi (sia superbonus che bonus minori) ad imprese in possesso della certificazione SOA, qualora l'ammontare complessivo dell'appalto sia superiore ad Euro 516.000.

Per completezza si precisa che la Certificazione SOA è un'attestazione rilasciata da un organismo nazionale competente che comprova la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti. La predetta Certificazione, inoltre, qualifica l'impresa a partecipare a determinati appalti sulla base di categorie di opere e classifiche di importo commisurate alla capacità ed all'esperienza che l'azienda ha dimostrato all'Organismo di Attestazione.

Punti chiave

Al fine di consentire un graduale adeguamento ai novi obblighi, il legislatore ha previsto un periodo transitorio durante il quale verranno a configurarsi, mese dopo mese, i nuovi oneri previsti dal decreto in commento.

Ingenerale si ha che l'obbligo di Attestazione SOA esperirà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2023, mentre con riferimento al precedente periodo transitorio e alle fattispecie escluse dall'applicazione della norma si ha quanto segue:

1. il predetto obbligo non interesserà in modo alcuno i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Taglia Prezzi) e quelli non avviati, ma sottoscritti con data certa precedente al 21 maggio 2022;

2. per i lavori non rientranti nella casistica di cui al punto 1, ma che si concluderanno entro e non oltre il 31 dicembre 2022, non sono previsti obblighi di sorta e, pertanto, non verranno impattati dalla normativa in commento;

3. per i lavori di cui al punto 2 che verranno conclusi dopo il 31 dicembre 2022,oppure per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023, è necessario che le imprese appaltatrici dimostrino il possesso della qualificazione SOA, ovvero alternativamente, ma solo per il primo semestre del 2023 (per cui fino al 30 giugno 2023), sarà sufficiente che l'impresa abbia sottoscritto un contratto con un Organismo di Attestazione per il rilascio della Certificazione SOA , pur non avendola, di fatto, ancora ottenuta;

4. a partire dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio che l'impresa appaltatrice abbia l'Attestazione SOA. Si precisa che, ad esempio, qualora vengano appaltati lavori in data successiva al 21 maggio 2022 e le suddette opere perdurino fino ad una data susseguente al 1° luglio 2023, se l'impresa appaltatrice non avrà conseguito la certificazione SOA a partire dal 1° Luglio 2023, saranno perse tutte le detrazioni maturate dal mese di luglio in poi.

5. Il mancato possesso da parte dell'impresa appaltatrice della Certificazione SOA a partire dal 1° Luglio 2023 in relazione ad opere di importo superiore ad Euro516.000, comporta per il committente l'impossibilità di fruire dei bonus edilizi spettanti.

 

Più nel dettaglio

Si puntualizza, al fine di fornire un dato ulteriore che permetta di orientarsi tra tutte le succitate scadenze, che l'ottenimento della Certificazione SOA non si configura come un adempimento propriamente celere, ma in media per il rilascio si necessita di almeno 90 giorni.

 

Come visto la formulazione della norma è molto ampia, per cui rientrerebbero sostanzialmente tutti gli interventi agevolati da bonus edilizi, comprendendo, di fatto, nel conteggio tutto ciò che accede a detrazione.

Non dovrebbero rientrare, invece, nel computo tutte le attività di progettazione e servizi affidate all'appaltatore, in quanto la norma parla espressamente e unicamente di "lavori". Sul punto, tuttavia, trattandosi di una mera interpretazione di prassi, si attendono ulteriori pronunce e chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

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