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Crediti d’imposta Superbonus: la tassazione del differenziale cambia ancora

Bonus edilizi e crediti d’imposta: il Fisco cambia rotta tre volte. Dal 2026 il margine potrebbe essere tassato al 26% con effetto dal 2024.
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Crediti d’imposta Superbonus:la tassazione del differenziale cambia ancora

Chi ha comprato crediti d'impostada bonus edilizi a prezzo scontato rispetto al loro valore nominale conoscebene il dilemma: quel margine va tassato? Negli ultimi tre anni il Fisco hacambiato idea per ben tre volte.

2023:nessuna rilevanza fiscale del margine

Con la risposta a interpello n.472/2023, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il differenziale positivotra il valore nominale del credito d'imposta da bonus edilizi e il prezzopagato per acquistarlo non generava reddito imponibile per il professionistaacquirente. Il caso esaminato riguardava uno studio associato dicommercialisti, e l'Agenzia era giunta a tale conclusione dopo aver verificatoche tale provento non fosse riconducibile ad alcuna delle categorie redditualipreviste dal TUIR (redditi di capitale, di lavoro autonomo, diversi). Inassenza di una norma specifica che attribuisse rilevanza fiscale a quelmargine, l'operazione restava dunque fuori dal perimetro dell'imponibile.

2025: cambiala legge, cambia la risposta

Con la riforma fiscale sul redditodi lavoro autonomo è entrato in gioco un nuovo principio: tutto ciò che ilprofessionista incassa in relazione alla propria attività concorre a formare ilproprio reddito fiscale. L'Agenzia delle Entrate si è adeguata, ribaltando cosìla posizione assunta in precedenza: il costo di acquisto del credito si puòdedurre nell’anno di acquisto, per intero, ma il valore del credito usato incompensazione va tassato integralmente negli anni di utilizzo, generandosi cosìuna rilevanza fiscale “indiretta” del differenziale.

2026: unaterza via, più leggera

La riforma fiscale, attualmentein cantiere e attesa alla prossima approvazione, prova a semplificare le cose: verrebbeeliminato il disallineamento temporale tra deduzione e tassazione, prevedendo larilevanza fiscale della sola differenza reale tra quota di credito usata equota di costo corrispondente, da assoggettarsi ad imposizione con impostasostitutiva del 26%, invece delle aliquote ordinarie IRPEF.

E adesso?

Allo stato attuale, il decreto èancora una bozza legislativa e non sono da escludersi nuove sorprese dovute adeventuali emendamenti. Tuttavia, ove venisse approvato il testo di leggeattuale, questo risulterebbe applicabile ai crediti d’imposta acquisiti apartire dal periodo d’imposta 2024.

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