Il trasferimento di residenza fiscale in Italia per persone fisiche ad alta capacità reddituale diventa oggi significativamente più interessante.
Un recente e inedito orientamento dell’Agenzia delle Entrate, ha infatti chiarito che non esiste un divieto normativo alla cumulabilità tra la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR) e il regime agevolato per i lavoratori impatriati.
Si tratta di un chiarimento di sistema di grande rilevanza, perché consente – per la prima volta in modo espresso – di combinare due tra i più potenti strumenti di attrazione fiscale dell’ordinamento italiano, superando l’approccio prudenziale che in passato portava spesso a considerarli come alternative dicotomiche.
Il principio su cui si fonda questa apertura è lineare: i due regimi operano su basi imponibili diverse e non sovrapposte.
La flat tax per i neo-residenti riguarda esclusivamente i redditi prodotti all’estero, assoggettati a un’imposta sostitutiva fissa.
Il regime impatriati, invece, incide sui redditi di lavoro prodotti in Italia, prevedendo una detassazione parziale del reddito imponibile, secondo percentuali e condizioni che variano in funzione della normativa applicabile al momento del rientro.
Proprio questa distinzione “per fonte o per territorio” ha portato l’Amministrazione finanziaria a riconoscere che, in assenza di una preclusione espressa, il contribuente che possiede i requisiti soggettivi e oggettivi di entrambi i regimi può legittimamente applicarli nello stesso periodo d’imposta.
L’orientamento si pone in continuità con quanto già affermato nella Risposta n. 16/E del 28 gennaio 2025 e contribuisce a rafforzare la certezza del diritto in un ambito – quello delle scelte di relocation – in cui la stabilità interpretativa è essenziale.
Il quadro interpretativo si completa con un altro tassello fondamentale: la Risposta a interpello n. 159/2024, che ha chiarito come il regime impatriati possa essere fruito anche dopo un periodo di applicazione del regime dei neo-residenti.
L’Agenzia ha riconosciuto che il contribuente che, al momento del rientro, possedeva i requisiti per entrambi i regimi ma aveva scelto inizialmente la flat tax, può successivamente transitare al regime impatriati e persino estenderlo per un ulteriore quinquennio, al ricorrere delle condizioni previste (ad esempio, acquisto di un immobile residenziale o presenza di figli minorenni).
Questo chiarimento conferma che i due regimi non solo sono cumulabili, ma anche coordinabili nel tempo, all’interno di una pianificazione fiscale coerente.
Alla luce delle modifiche prospettate dal DDL di Bilancio 2026, che prevede l’innalzamento dell’imposta per i neo residenti a 300.000 euro per i nuovi ingressi, la variabile temporale assume un peso decisivo. La scelta del momento del trasferimento, la struttura dei redditi, la durata prevista della permanenza in Italia e l’eventuale realizzazione di operazioni straordinarie devono essere valutate con estrema attenzione.
In conclusione, l’apertura al cumulo tra flat tax per i neo-residenti e regime lavoratori impatriati rappresenta una svolta di sistema nella fiscalità delle persone fisiche internazionali. Le opportunità sono concrete, ma richiedono un approccio tecnico, integrato e consapevole: in questo ambito, l’improvvisazione non è mai una strategia.
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