Chi pianifica il passaggio del proprio patrimonio ai figli si chiede spesso se sia preferibile donare subito una parte dei beni oppure attendere che questi si trasmettano per successione, e la domanda viene di solito posta in termini di imposte da pagare. Dopo le riforme degli ultimi due anni, tuttavia, il confronto non si gioca tanto sull'imposta, che è la stessa nei due casi, quanto su tre aspetti meno evidenti: il costo fiscale che il figlio riceve insieme al bene, la stabilità dell'atto rispetto ai diritti degli altri eredi e, per chi possiede un'impresa, le condizioni a cui è subordinata l'esenzione prevista per il passaggio generazionale.
L'imposta: regole identiche e franchigie utilizzabili due volte
Dal 1° gennaio 2025, per effetto del D.Lgs. 139/2024, aliquote e franchigie sono contenute direttamente nel testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni (artt. 7 e 56 del D.Lgs. 346/1990) e coincidono per i due tributi: a favore del coniuge e dei parenti in linea retta l'imposta è pari al 4% del valore che eccede, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro, mentre a favore di fratelli e sorelle è pari al 6% oltre una franchigia di 100.000 euro. L'unico aspetto in cui i due strumenti si differenziavano riguardava il cosiddetto coacervo, cioè la somma delle liberalità ricevute in precedenza dallo stesso soggetto ai fini del calcolo della franchigia, e oggi la differenza è rimasta soltanto per le donazioni. Il coacervo successorio previsto dall'art. 8, comma 4, del testo unico, che sommava al valore dell'asse ereditario le donazioni fatte in vita dal defunto e che l'Agenzia delle Entrate applicava ai fini della franchigia, è stato ritenuto implicitamente abrogato dalla Cassazione, con un orientamento recepito dall'Agenzia nella circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, ed è stato poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 139/2024, mentre continua a operare il coacervo donativo dell'art. 57, che ai fini della franchigia somma le donazioni fatte in precedenza dallo stesso donante allo stesso donatario, escluse, tra le altre, quelle stipulate tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, quando l'imposta era stata soppressa. Ne deriva che un figlio può ricevere dal genitore beni per 1.000.000 di euro con una donazione e altri beni per un analogo importo con la successione senza versare alcuna imposta, il che rende la donazione uno strumento di pianificazione particolarmente utile per i patrimoni più consistenti.
Gli immobili: costo fiscale del bene e tutela degli altri eredi dopo la legge n. 182 del 2025
Se sul piano dell'imposta il vantaggio della donazione è evidente, per gli immobili occorre valutare anche ciò che accadrà quando il figlio deciderà di venderli. Chi riceve un immobile in donazione assume infatti come costo fiscale quello sostenuto dal donante e, ai fini della tassazione della plusvalenza da cessione entro cinque anni, il quinquennio decorre dalla data di acquisto del donante, mentre gli immobili acquisiti per successione sono esclusi da questa tassazione (artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 TUIR). Per un immobile acquistato di recente può quindi convenire non donarlo e lasciare che arrivi al figlio solo alla morte del genitore, soprattutto se è prevedibile che il figlio voglia venderlo a breve, perché in quel caso l'erede non sconterebbe alcuna imposta sulla plusvalenza.
Sul piano civilistico, invece, fino a poco tempo fa il principale limite della donazione immobiliare era la sua scarsa commerciabilità: se la donazione danneggiava i familiari più stretti del donante, ai quali la legge riserva comunque una quota del patrimonio (i cosiddetti legittimari), questi potevano farsi restituire la casa anche da chi l'avesse nel frattempo acquistata dal donatario, purché non fossero trascorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione. La legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha cambiato questo assetto: oggi chi acquista l'immobile dal donatario è in linea di principio al sicuro, perché il legittimario può farsi restituire la casa soltanto se ha reso pubblica la sua pretesa, trascrivendo la domanda giudiziale nei registri immobiliari, prima che l'acquirente trascriva il proprio acquisto, cosa che nella pratica accade molto raramente. Al legittimario resta però la possibilità di chiedere al donatario una somma di denaro, nei limiti necessari a integrare la quota che gli spetta. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 e, poiché il termine di sei mesi previsto dalla norma transitoria è scaduto il 18 giugno 2026, anche a quelle aperte in precedenza, salvo che il legittimario abbia agito o formalizzato la propria opposizione entro quella data; valgono inoltre per i beni diversi dagli immobili, comprese le quote di s.r.l. e le aziende.
La riforma, tuttavia, non ha eliminato la quota riservata ai familiari più stretti, ma ha cambiato il modo in cui viene tutelata: prima si poteva riavere il bene, oggi si ottiene in sostanza un compenso in denaro. Resta quindi fermo che, alla morte del donante, le donazioni vengono considerate insieme al resto del patrimonio per verificare se la quota riservata sia stata rispettata e, se non lo è stata, il figlio che ha ricevuto di più deve compensare gli altri in denaro. Allo stesso modo, tra i figli, ciò che ciascuno ha ricevuto in vita dal genitore, direttamente o indirettamente, si considera come anticipo sulla propria quota ereditaria, e ciò vale anche nel caso frequente del genitore che paga il prezzo della casa intestata al figlio. Per chi dona, dunque, il rischio non è più che il bene venga sottratto a chi lo ha acquistato, ma che il figlio donatario debba compensare in denaro i fratelli, ed è su questo equilibrio familiare che va costruita la scelta.
Partecipazioni e aziende: l'esenzione e il patto di famiglia
Per le imprese di famiglia il confronto si sposta sull'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, che opera allo stesso modo in donazione e in successione per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda e partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge: per le società di capitali l'esenzione spetta solo se il beneficiario acquisisce o integra il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. e lo mantiene per almeno cinque anni, per le aziende occorre proseguire l'attività per lo stesso periodo e per le altre quote è sufficiente conservarne la titolarità, rendendo in ogni caso un'apposita dichiarazione di impegno nell'atto o nella dichiarazione di successione. La donazione ha il vantaggio di consentire al genitore di scegliere il momento e il beneficiario, ma va strutturata con attenzione quando il genitore intende riservarsi l'usufrutto delle quote, perché con le ordinanze n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026, rese sulla formulazione della norma anteriore al 2025, la Cassazione ha negato l'esenzione in un caso in cui l'usufruttuario conservava il voto sulla distribuzione degli utili, ritenendo che i figli non avessero acquisito il controllo di diritto della società. Quando i figli sono più d'uno e l'impresa è destinata a uno solo di essi, lo strumento più stabile resta il patto di famiglia (artt. 768-bis e ss. c.c.), al quale partecipano il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione e i cui effetti non sono soggetti a collazione né a riduzione (art. 768-quater, quarto comma, c.c.); dopo la sentenza della Cassazione n. 29506 del 24 dicembre 2020, recepita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 14 febbraio 2025, la somma che il figlio assegnatario versa ai fratelli è tassata come donazione del genitore, con la franchigia di 1.000.000 di euro anziché quella di 100.000 euro prevista tra fratelli.
Come orientare la scelta
Non esiste quindi una risposta valida per ogni famiglia, ma alcuni criteri aiutano a orientare la decisione: la donazione consente di utilizzare due volte le franchigie, di programmare il passaggio dell'impresa e, dopo la riforma del 2025, di trasferire beni che il figlio potrà vendere o dare in garanzia senza difficoltà, mentre è opportuno rinunciare alla donazione e attendere che i beni passino ai figli alla morte del genitore per gli immobili acquistati da poco o con plusvalori latenti destinati a essere realizzati e, più in generale, quando il genitore non intende spogliarsi dei beni o teme di creare tra i figli squilibri che si ripresenterebbero comunque alla sua morte. In entrambi i casi la scelta richiede una valutazione congiunta dei profili fiscali e civilistici, che tenga conto della composizione del patrimonio e degli equilibri familiari.


