Il Public CbCR (PublicCountry-by-Country Reporting) è il più recente degli obblighi fiscali nati nell’ambitodello stesso Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE/G20, aggiungendosiora alla rendicontazione CbCR e alla Global Minimum Tax. Tutti e tre rispondonoalla stessa esigenza, ossia quella di impedire che i grandi gruppimultinazionali spostino artificialmente i propri utili verso le giurisdizioni afiscalità più favorevole, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione emonitoraggio. La rendicontazione CbCR alimenta lo scambio di informazioniriservate tra amministrazioni finanziarie; la Global Minimum Tax garantisceun'aliquota effettiva minima del 15% sugli utili dei grandi gruppi; il PublicCbCR, invece, fa un passo ulteriore, perché rende pubblica una parte di queglistessi dati, consultabile da chiunque e non solo dal Fisco.
In cosa consiste l'obbligo
L'obbligo, recepito in Italia nel2024 e con effetto sui bilanci degli esercizi avviati a partire dal 22 giugnodi quell'anno, è di natura pubblicitaria e non fiscale. Le società interessatedevono predisporre un documento che indichi, per ciascuna giurisdizione fiscalein cui il gruppo opera, ricavi, utili al lordo delle imposte, imposte pagate ematurate, numero di dipendenti e utili non distribuiti. Il documento va resopubblico: depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sitointernet della società, dove deve restare consultabile per almeno cinque anni.
È un obbligo che si ripete ognianno, non un adempimento una tantum: va assolto per ciascun eserciziofinanziario, finché il gruppo resta sopra soglia, entro dodici mesi dallachiusura dell'esercizio - per il 2025, quindi, entro il 31 dicembre 2026.
Soggetti obbligati
Sono obbligate, se il fatturatoconsolidato del gruppo supera 750 milioni di euro in ciascuno degli ultimi dueesercizi, quattro categorie di soggetti: la società capogruppo italiana; lasocietà autonoma italiana, non appartenente ad alcun gruppo; la societàitaliana controllata da un'impresa capogruppo di un Paese terzo, extra-UE, einclusa nel suo perimetro di consolidamento; le succursali italiane di impreseextra-UE, salvo che i loro ricavi netti non superino gli 11 milioni di euro.
Il caso più delicato nellapratica è il terzo, ed è quello su cui vale la pena soffermarsi. La soglia dei750 milioni di euro non si misura sui ricavi della controllata italiana, ma sulbilancio consolidato della capogruppo estera. Questo significa che una societàitaliana anche di dimensioni molto contenute resta comunque obbligata, per ilsolo fatto di appartenere a un gruppo multinazionale che, nel suo insieme,supera quella soglia. La legge non prevede, per questa fattispecie, alcunfiltro dimensionale a tutela della controllata italiana: l'obbligo scatta aprescindere dalle sue dimensioni e riguarda ogni società del gruppo residentein Italia inclusa nel perimetro di consolidamento della capogruppo estera.
Le principali esenzioni
Non tutte le società sopra sogliadevono effettivamente depositare la comunicazione. Sono esonerati, anzitutto, igruppi e le società autonome stabiliti in un unico Stato membro dell'Unioneeuropea e in nessun'altra giurisdizione fiscale: qui il presupposto stessodella norma - la dimensione transnazionale - non si realizza. Esonero pienoanche per i soggetti destinatari delle disposizioni di vigilanza bancaria dellaBanca d'Italia.
Il caso più frequente per igruppi extra-UE è invece l'esenzione per equivalenza: la controllata italiananon deve redigere la comunicazione se la capogruppo del Paese terzo ne pubblicauna equivalente, a condizione che il documento sia accessibile gratuitamente,sia sul sito della capogruppo sia su quello della controllata, che sia redattoin almeno una lingua ufficiale dell'Unione, e che indichi espressamente nome esede legale della controllata italiana.
Anche quando queste condizionisono soddisfatte, però, l'esonero non è mai totale - ed è questo il punto chegenera più equivoci nella pratica: riguarda solo la redazione del documento,non anche il deposito o la pubblicazione. La società italiana resta infatticomunque tenuta a depositare presso il Registro delle Imprese la comunicazionepredisposta dalla capogruppo, e a pubblicarla sul proprio sito, mantenendolaconsultabile per almeno cinque anni. Se la capogruppo estera non pubblicanulla, o anche una sola delle condizioni non è soddisfatta, l'esonero non operaaffatto: la controllata italiana deve allora redigere in proprio lacomunicazione, con i dati di cui dispone, dichiarando espressamente che lacapogruppo non ha collaborato.
Il quadro sanzionatorio, infine,non è indulgente. In caso di omesso o infedele deposito, la responsabilitàricade personalmente sugli amministratori, non sulla società, con sanzioniamministrative che possono arrivare fino a 50.000 euro.


