A partire dal periodo d’imposta 2026, le somme derivanti da lavoro notturno, festivo e a turni sono soggette ad un’imposta sostitutiva pari al 15%, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore.
1. Somme interessate
L’imposta sostitutiva si applica sulle seguenti somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, entro il limite annuo di 1.500 euro:
- Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (così come definito dalla Legge e dai CCNL).
- Maggiorazioni e indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL).
- Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (come individuati dai CCNL).
2. Requisiti per l’applicazione
- La misura riguarda i lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025.
- I datori di lavoro, in quanto sostituti d’imposta, devono applicare l’imposta sostitutiva salvo rinuncia espressa scritta da parte del lavoratore.
- Se il sostituto d’imposta che deve applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
3. Esclusioni
Non sono soggetti all’imposta sostitutiva i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Inoltre, non concorrono al limite annuo di 1.500 euro:
- I premi di risultato.
- Le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.
4. Aspetti previdenziali e assistenziali
Le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale rimangono applicabili, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL o dalla normativa vigente.
5. Implicazioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro sono tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva su tali somme se i lavoratori rientrano nei requisiti indicati e in assenza di rinuncia scritta da parte degli stessi. Sarà necessario monitorare il reddito annuo dei lavoratori e raccogliere eventuali dichiarazioni scritte relative alla rinuncia.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o assistenza.
Cordiali saluti,
Ufficio Stampa & Pubbliche Relazioni - Studio Locatelli & Associati


