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S.n.c. e S.a.s – Due società di persone a confronto

Analisi dei principali aspetti e differenze che si possono osservare tra le Società in nome collettivo e le Società in accomandita semplice.
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Con questo articolo iniziamo ad entrare sempre più nello specifico delle singole tipologie di società previste dal nostro ordinamento, analizzando i principali aspetti e differenze che si possono osservare tra le Società in nome collettivo e le Società in accomandita semplice.

 

S.n.c. e S.a.s.: due società di persone

La Società in nome collettivo (S.n.c.) e la Società in accomandita semplice (S.a.s.) fanno entrambe parte della più grande categoria delle società di persone. Come tali sono accomunate dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci e nell’attribuzione dell’amministrazione e della rappresentanza della società ai soci (anche se, come vedremo più avanti, nel caso di S.a.s. sono previste alcune eccezioni). Un ulteriore elemento comune è la necessità dell’unanimità per la modifica dell’atto costitutivo e le forti limitazioni al trasferimento delle quote sociali.

 

Le S.n.c.

Le Società in nome collettivo rappresentano la principale tipologia di società di persone. L’elemento caratteristico è rappresentato dalla responsabilità illimitata e solidale a cui sono esposti tutti i soci. Diretta conseguenza di questo obbligo è l’attribuzione a tutti i soci del potere di amministrazione e di rappresentanza(salvo diversa previsione dei soci nell’atto costitutivo), il che si traduce nel potere di compiere gli atti gestione. Con riguardo alla gestione va inoltre specificato che può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente, a seconda di quanto previsto dai soci nei patti sociali. Nel primo caso le decisioni dovranno essere assunte dall’insieme dei soci-amministratori, nel secondo caso invece ogni socio-amministratore potrà assumere individualmente gli atti di gestione.

Le S.a.s.

Rispetto alle S.n.c., le Società in accomandita semplice si differenziano per la necessaria presenza di due distinte categorie di soci, per le quali sono previsti obblighi e poteri molto diversi. La prima categoria è rappresentata dai soci accomandatari, i quali rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. A questa categoria di soci spetta in via esclusiva l’amministrazione e la rappresentanza della società (si tratta di fatto di una posizione pressoché analoga a quella dei soci di una S.n.c.). La seconda tipologia di soci è quella degli accomandanti; la loro caratteristica è quella di godere di una responsabilità limitata, pertanto non rischiano che venga attaccato il loro patrimonio per soddisfare i creditori sociali, ma saranno esposti a rischio nel limite di quanto conferito nella società. A questo minor rischio corrisponde l’impossibilità di amministrare o rappresentare la società(se non nel limite di procura speciale rilasciata dagli stessi amministratori).Nel caso in cui interferiscano sistematicamente nella gestione societaria, sono previste conseguenze in termini di responsabilità, in particolare risponderanno solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali al pari dei soci  accomandatari. Gli accomandanti, in quanto soci, mantengono però le normali prerogative del socio, ovvero il diritto di avere comunicazione annuale della situazione economico-patrimoniale della società al fine di controllarne la correttezza e verificare il corretto andamento della gestione.

 

I costi di costituzione, avvio e gestione

 

Un aspetto comune alle due tipologie è rappresentato dai costi necessari alla costituzione ed i costi annuali che devono essere sostenuti per lo svolgimento dell’attività. Trattandosi di tipologie di società affini, i costi legati all’avio e alla gestione delle stesse sono sostanzialmente i medesimi.

 

Tra i principali costi necessari alla costituzione possiamo individuare:

  • il compenso del notaio per la redazione dell'atto costitutivo e l’iscrizione della società al Registro delle Imprese, il cui importo si attesta ragionevolmente intorno ai 1.500,00 Euro (importo comprensivo di IVA ed al netto della ritenuta d’acconto), comprensivi dell'anticipo dell’imposta di bollo e di registro;
  • il compenso del commercialista che presta la propria consulenza nella fase di costituzione societaria occupandosi, tra l'altro, della definizione dell’atto costitutivo, dell’apertura della partita IVA, della Pec, del cassetto fiscale, ecc. Qualora si tratti di un’attività che non presenta problematiche particolari il compenso in oggetto può essere quantificato in 500,00 Euro, importo da intendersi al netto degli oneri di legge;
  • l’imposta di bollo sul libro giornale che dipende dalla tenuta cartacea o elettronica – 2 marche da bollo da 16 Euro ogni100 facciate o frazione di 100 in caso di tenuta cartacea oppure ogni 2.500registrazioni in caso di tenuta elettronica;
  • l’imposta di bollo sul libro inventari che dipende dalla tenuta cartacea o elettronica – 2 marche da bollo da 16 Euro ogni100 facciate o frazione di 100 in caso di tenuta cartacea oppure ogni 2.500registrazioni in caso di tenuta elettronica.

A tali costi necessari per la costituzione della società devono essere aggiunti anche quelli necessari per l’espletamento delle pratiche relative all’avvio dell’attività che sono variabili a seconda della tipologia di attività esercitata. Qualora si tratti di un’attività che non presenta problematiche particolari e che non richiede la presentazione della pratica allo sportello comunale competente (SUAP) il costo è quantificabile in un range di 150/200 Euro, importo da intendersi comprensivo degli anticipi di legge ed al netto dell’IVA.

 

Per quanto riguarda i costi annuali e ricorrenti si evidenziano:

  • il compenso del commercialista per la tenuta della contabilità e per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, il cui importo è variabile in relazione alla numerosità delle registrazioni ed alla complessità degli adempimenti da porre in essere. Qualora si tratti di un'attività con un numero contenuto di registrazioni e che non presenta problematiche particolari, l’importo del compenso si attesta ragionevolmente in€ 120 mensili (al netto degli oneri di legge) per il primo periodo di vita della società e si innalza con l’aumentare dell’operatività;
  • i diritti annuali per l’iscrizione al Registro delle Imprese, pari a 120 Euro;
  • l’imposta di bollo sul libro giornale che dipende dalla tenuta cartacea o elettronica – 2 marche da bollo da 16 Euro ogni100 facciate o frazione di 100 in caso di tenuta cartacea oppure ogni 2.500registrazioni in caso di tenuta elettronica;
  • l’imposta di bollo sul libro inventari che dipende dalla tenuta cartacea o elettronica – 2 marche da bollo da 16 Euro ogni100 facciate o frazione di 100 in caso di tenuta cartacea oppure ogni 2.500registrazioni in caso di tenuta elettronica.

I costi sopra evidenziati attengono, prettamente, all’amministrazione della società. A tali importi andranno sommati anche le imposte societarie e i contributi previdenziali a carico della società e dei soci, i cui importi dipendono fortemente dal reddito societario, nonché tutti gli altri costi necessari per l’operatività della società, come le utenze o il personale dipendente.

Se siete interessati a capire meglio il funzionamento delle imposte societarie e dei contributi previdenziali non perdetevi i nostri prossimi articoli!

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