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Tassazione strumenti finanziari – Terza parte

Guida alla fiscalità degli investimenti: minusvalenze, ETF, cripto-attività e scelta del regime fiscale più adatto.
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Premessa

Questo articolo è il terzo di una serie dedicata alla tassazione degli investimenti finanziari delle persone fisiche. Nella prima parte abbiamo introdotto la distinzione fondamentale tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, oltre al quadro riassuntivo delle aliquote applicabili ai principali strumenti finanziari; nella seconda parte abbiamo analizzato i tre regimi fiscali – dichiarativo, amministrato e gestito – con i relativi vantaggi e svantaggi.

In questo terzo contributo ci occupiamo della compensazione tra plusvalenze e minusvalenze, della tassazione degli ETF armonizzati e delle cripto-attività, per concludere con alcune considerazioni sulla scelta del regime fiscale più adatto.

Compensazione tra plusvalenze e minusvalenze

Una delle leve più importanti per l'ottimizzazione fiscale del portafoglio è la corretta gestione delle minusvalenze (perdite) realizzate sugli investimenti.

Come funziona la compensazione

Quando si vende uno strumento finanziario in perdita, si genera una minusvalenza utilizzabile per ridurre le imposte sulle plusvalenze future. La compensazione opera esclusivamente all'interno dei redditi diversi di natura finanziaria: non è possibile utilizzare le minusvalenze per ridurre i redditi di capitale (cedole, dividendi, proventi da fondi). Unica eccezione a tale disciplina è rappresentata dal regime del risparmio gestito, nel quale la compensazione opera anche tra redditi diversi e redditi di capitale, secondo le modalità illustrate nella seconda parte di questa serie.

Esempio pratico (regime amministrato/dichiarativo)

1. Si ipotizzi di aver realizzato:

  • Una minusvalenza di € 2.000 dalla vendita di una quota di un OICR UCITS (reddito diverso)
  • Una plusvalenza di € 5.000 dalla cessione di un'azione (reddito diverso)

In questo caso, l'imposta del 26% sarà applicata solo sulla differenza: € 5.000 − € 2.000 = € 3.000 → imposta: € 780 invece di € 1.300.

2. Si ipotizzi di aver realizzato:

  • Una cedola di € 250 dalla detenzione di un'obbligazione corporate (reddito di capitale)
  • Una minusvalenza di € 100 dalla vendita di un'azione (reddito diverso)

In questo caso, la minusvalenza di € 100 non potrà essere portata in compensazione sulla cedola; dunque, la cedola sarà oggetto di ritenuta al 26% (non potendo applicarsi l'aliquota agevolata per i titoli di stato) e la minusvalenza potrà essere utilizzata in compensazione su redditi diversi percepiti in futuro (entro e non oltre il quarto anno dalla realizzazione della minusvalenza stessa).

Riporto delle minusvalenze agli anni successivi

Le minusvalenze che non trovano capienza in plusvalenze nello stesso periodo d'imposta possono essere riportate agli anni successivi, con il limite di quattro periodi d'imposta. Trascorso tale termine, il credito fiscale si estingue definitivamente.

Esempio: una minusvalenza realizzata nel 2024 può essere compensata con plusvalenze realizzate nel 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. Dal 2029 in poi non è più utilizzabile.

Limiti e regole pratiche

  • La compensazione è consentita solo tra strumenti che generano redditi diversi: azioni, obbligazioni, ETC, certificates, derivati;
  • Le minusvalenze da ETF e fondi comuni armonizzati (trattandosi di redditi diversi) possono compensare le plusvalenze da azioni e obbligazioni, ma non le plusvalenze derivanti da altri ETF/fondi (qualificati fiscalmente come redditi di capitale);
  • In regime amministrato, la compensazione avviene automaticamente all'interno del medesimo rapporto presso l'intermediario (art. 6, co. 5, D.lgs. 461/97); in regime gestito, all'interno della medesima gestione;
  • In regime dichiarativo, la compensazione è possibile tra tutti gli intermediari con cui si intrattiene un rapporto rientrante nel medesimo regime;
  • Per trasferire le minusvalenze da un intermediario a un altro (in regime amministrato), occorre richiedere la certificazione fiscale al primo intermediario e consegnarla al secondo.

La tassazione degli ETF armonizzati: un caso particolare

Gli ETF (Exchange Traded Funds) presentano alcune specificità fiscali che è importante conoscere, in quanto la loro struttura ibrida genera contemporaneamente redditi di entrambe le categorie.

Come si tassano i proventi degli ETF

Quando si vende (o riscatta) una quota di ETF, il risultato dell'operazione si scompone in due parti:

Reddito di capitale → la differenza positiva tra il valore di riscatto/cessione e il costo medio ponderato di acquisto. Questo reddito è tassato al 26% ed è sempre positivo (non genera minusvalenze).

Reddito diverso → la differenza tra il corrispettivo effettivo e il costo medio ponderato, al netto dei proventi di capitale maturati. Può essere negativa, generando una minusvalenza deducibile (reddito diverso).

Conseguenza pratica: da un ETF non può mai emergere una plusvalenza come reddito diverso. Se si vende con guadagno, il guadagno è sempre reddito di capitale. Se si vende in perdita, si genera una minusvalenza (reddito diverso) che può essere compensata con altre plusvalenze da azioni, obbligazioni o certificati.

ETF a distribuzione vs ETF ad accumulazione

Per gli ETF a distribuzione, i dividendi e le cedole periodici sono tassati al momento della distribuzione come redditi di capitale (26%). Per gli ETF ad accumulazione, non vi sono distribuzioni periodiche: la tassazione avviene solo al momento della vendita, con il vantaggio di beneficiare dell'interesse composto nel frattempo.

ETF che investono in titoli di Stato

Quando l'ETF investe, in tutto o in parte, in titoli di Stato o obbligazioni pubbliche, una quota dei proventi gode dell'aliquota agevolata del 12,50%. La quota agevolata si calcola in proporzione alla percentuale media dell'attivo del fondo investita in titoli pubblici (si applica il 26% sul 48,08% del provento riferibile ai titoli pubblici, ottenendo di fatto un'imposizione del 12,50%).

ETF armonizzati vs ETF non armonizzati

Gli ETF armonizzati (conformi alla Direttiva UCITS 2009/65/CE, istituiti in Europa) beneficiano del regime fiscale agevolato descritto sopra. Gli ETF non armonizzati (non conformi alla Direttiva UCITS, spesso domiciliati fuori dall'UE) sono invece trattati come OICR non vigilati: i loro proventi concorrono integralmente al reddito complessivo IRPEF del contribuente, con tassazione progressiva. Qualora intervenga un intermediario residente, applica una ritenuta a titolo di acconto del 26%. Sul punto si rinvia a quanto già anticipato nella prima parte di questa serie.

La tassazione delle cripto-attività

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. c-sexies) del TUIR, per cripto-attività si intende «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

La medesima norma sopraccitata impone la rilevanza fiscale, nella categoria dei redditi diversi, delle plusvalenze ovvero degli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione delle suddette cripto-attività, ad eccezione della permuta tra strumenti aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Le considerazioni che seguono riguardano le persone fisiche che detengono cripto-attività al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa; per la contabilizzazione e il trattamento fiscale delle cripto-valute detenute dalle imprese si rinvia al nostro articolo Cripto-valute: contabilità e disciplina fiscale.

Le criptovalute sono ammesse nei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, ancorché di norma transitino dal regime dichiarativo in quanto, ad oggi, sono pochi gli intermediari che offrono tali servizi. A tal fine, l'opzione per il regime amministrato può essere resa anche presso operatori non finanziari abilitati alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività, quali gli exchange e i fornitori di portafoglio digitale (art. 6, co. 1-bis, D.lgs. 461/1997, che rinvia all'art. 3, co. 5, lett. i) e i-bis), D.lgs. 231/2007), e non solo presso i tradizionali intermediari finanziari.

I redditi da cripto-attività e l'aliquota applicabile

Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di cripto-attività, ai sensi dell'art. 68, co. 9-bis TUIR, sono determinate tramite la differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto ed il loro costo o valore di acquisto, i quali devono essere documentati e comprovati dal contribuente sulla base di elementi certi e precisi; qualora ciò non fosse possibile, il costo di acquisto viene assunto come pari a zero, determinando, perciò, una base imponibile pari al valore di vendita delle cripto-attività oggetto di cessione.

È necessario, inoltre, tenere in considerazione che, tutti i redditi prodotti dalle cripto-attività, sono qualificati come redditi diversi e, dunque, anche quelli derivanti dalla loro mera detenzione (ad es. i proventi percepiti attraverso l'attività di staking).

Le plusvalenze, i proventi e minusvalenze generate dalle cripto-attività seguono la normativa generale di compensazione sopra descritta nel paragrafo dedicato alla compensazione tra plusvalenze e minusvalenze e sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 33% (aliquota innalzata dal 26% dalla legge di bilancio 2025 – L. 207/2024 –, con decorrenza dal 1° gennaio 2026), fermo restando che le relative minusvalenze sono compensabili esclusivamente con plusvalenze e proventi della medesima tipologia (art. 68, co. 9-bis, TUIR) e non con quelli realizzati su azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Fino al periodo d'imposta 2024 era inoltre prevista una franchigia di 2.000 euro, che rendeva irrilevanti fiscalmente le plusvalenze e i proventi da cripto-attività fino a tale importo complessivo nel periodo d'imposta; la franchigia è stata soppressa dal 1° gennaio 2025 (art. 1, co. 25, lett. a, L. 207/2024), sicché ogni plusvalenza, dal primo euro, concorre oggi alla formazione della base imponibile.

Al fine di ottimizzazione del carico fiscale, è possibile ottenere l'applicazione dell'aliquota al 26% mediante due fattispecie:

  • investimento in c.d. stablecoin denominate in euro (token di moneta elettronica ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 7, del Regolamento UE 2023/1114 – MiCAR), cioè quelle cripto-attività il cui valore è stabilmente ancorato all'euro ed i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati dall'UE;
  • investimento in ETP (Exchange Traded Products) replicanti l'andamento di una o più cripto-attività.

Va precisato che, in entrambi i casi, non si tratta di un'aliquota agevolata sulle cripto-attività in senso proprio: le stablecoin in euro beneficiano di un regime speciale espressamente previsto dalla norma, mentre gli ETP, essendo strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e non cripto-attività detenute direttamente, scontano semplicemente l'aliquota ordinaria del 26% propria dei redditi diversi di natura finanziaria (si veda la prima parte di questa serie).

Considerazioni finali

La scelta del regime fiscale più adatto, tra quelli illustrati nella seconda parte di questa serie, dipende dalla complessità del portafoglio, dal numero di intermediari utilizzati, dall'esperienza dell'investitore e dall'obiettivo di ottimizzazione fiscale perseguito. In linea generale:

  • Il Regime dichiarativo è indicato per chi opera con broker esteri, chi ha posizioni presso più intermediari che si desidera compensare globalmente o chi detiene direttamente partecipazioni e/o strumenti finanziari normalmente non ricompresi nel regime gestito/amministrato.
  • Regime amministrato è la scelta più diffusa e pratica per la maggioranza degli investitori che detengono strumenti finanziari presso un'unica banca o SIM italiana.
  • Regime gestito è il regime più efficiente dal punto di vista fiscale per chi affida la gestione a un professionista, grazie alla possibilità unica di compensare redditi di capitale e redditi diversi.

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