Tra le misure interessate dalDecreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, in vigore dal 12 agosto 2026) viè anche un tema che, dalla sua introduzione legislativa del 2024, ha dato aditoa significativi dubbi interpretativi e applicativi: l'esercizio dell’opzioneper la tassazione "in entrata" dei trust.
Il presupposto normativo dell’art.4-bis del TUS
La riforma delle successioni edonazioni (D.Lgs. 139/2024) ha introdotto nel TUS (D.Lgs. 346/1990) il nuovoart. 4-bis, dedicato ai trust e agli altri vincoli di destinazione. La regolagenerale è la tassazione "in uscita": l'imposta si applica solo almomento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario. Il comma 3consente, però, al disponente (o al trustee, nei trust testamentari) di optareper la tassazione "in entrata": pagare l'imposta già al conferimentodei beni nel trust, con aliquote e franchigie vigenti in quel momento. Sitratta, per tale possibilità di scelta discrezionale, di un unicum del sistematributario italiano.
La modifica: l'opzione all’entrataora copre anche le ipo-catastali
La formulazione letterale deltesto normativo, riferendosi al singolare "all'imposta", fondavalegittimamente il dubbio se l’opzione potesse estendere i propri effetti anchealle altre imposte indirette, ipotecaria e catastale, dovute qualora oggetto didotazione del trust fossero beni immobili.
L'art. 13 del Decreto Omnibus èintervenuto, risolvendo affermativamente la questione sollevata: adeguando iltesto legislativo, l'opzione per la tassazione in entrata comporta ora ilpagamento anticipato non solo dell'imposta di successione e donazione, ma anchedell’imposta ipotecaria e catastale, ogni qualvolta oggetto del conferimentosiano beni immobili.
Il nodo ancora aperto: ilprovvedimento attuativo latente
L’entrata in vigore del nuovo art.4-bis è stata accompagnata dall’attesa, prescritta dal comma 4, di unprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca lemodalità attuative dell'intero regime della tassazione indiretta deltrasferimento dei beni in trust, incluso l'esercizio dell'opzione all’entrata. Tuttavia,pur essendo trascorsi quasi due anni, tale provvedimento non è ancora statoemanato, con la conseguenza che molti soggetti interessati si trovanonell’impossibilità di esercitare una scelta legittimamente consentitagli, perragioni di mero impedimento operativo. Le implicazioni, peraltro, si estendonoben oltre: rimangono tuttora aperti dubbi interpretativi di rilievo, tra cui,in particolare, la conciliabilità dell’esercizio dell’opzione all’entrata conil regime agevolativo di esenzione ex c.4-ter dell’art. 3 del TUS o il regime24-bis del TUIR. Tematiche che, nel silenzio di prassi, hanno focalizzato gliinteressi di gran parte della dottrina professionale, auspicando un chiarimentoautorevole che dia certezza al quadro normativo commentato.


