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Alcune novità fiscali in pillole PT.3

Le ultime novità in materia di remissione in bonis, fondo di garanzia pmi e esenzione imu.
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CESSIONE DELCREDITO TARDIVA E REMISSIONE IN BONIS

La cessione del credito e lo sconto in fattura si perfezionano una volta effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate(con la quale si comunica, per l'appunto, il soggetto a cui si sta cedendo il credito e l'ammontare del credito ceduto), a seguito della quale il cessionario o il fornitore possono accettare il credito trasferito.

Tale comunicazione deve essere fatta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (per le spese sostenute nel 2021, il termine era stato prorogato al 29 aprile 2022). Per isoli titolati di Partita IVA, tale termine è, invece, fissato al 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Nel caso in cui la comunicazione non fosse stata fatta entro il termine previsto, non era più possibile perfezionare lo sconto in fattura o la cessione del credito(salvo la possibilità di cedere le rate residue).

Con la Circolare n. 33 dello scorso 6 ottobre, l'Agenzia delle Entrate è tornata sui suoi passi ed ha affermato che, nel caso in cui la comunicazione non sia stata eseguita nei termini, ma i presupposti per beneficiare dell'agevolazione (e quindi per perfezionare lo sconto in fattura ola cessione del credito) sussistono, è possibile - a determinate condizioni -effettuare una comunicazione tardiva applicando lo "strumento" della remissione in bonis (possibilità su cui non si era mai espressa fino ad ora).

Si tratta di un'importante apertura in quanto permette, previo il pagamento di una sanzione, di effettuare entro il 30 novembre le comunicazioni i cui termini di presentazione erano scaduti e che si pensava che non potessero più essere fatte. Si segnala che, nonostante l'Agenzia delle Entrate abbia aperto a tale possibilità, non ha ancora fornito istruzioni per il versamento della sanzione.

FONDO DI GARANZIA PER PMI: RECENTI NOVITÀ

A seguito della recentissima approvazione del decreto 3 ottobre 2022 in materia di modifiche ed integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), sono state delineate le disposizioni operative per la concessione della garanzia del Fondo.

In particolare, tra le novità più rilevanti si annoverano:

• l'attribuzione di priorità, sia nella fase di istruttoria che di delibera, alle richieste afferenti alle operazioni cd."Nuova Sabatini", oltreché alle operazioni finanziarie concesse a beneficio delle imprese femminili, delle start-up innovative, ma anche degli incubatori certificati;

• qualora sussistano determinati requisiti, per i quali si rimanda ad una lettura integrale del decreto citato, le startup innovative e gli incubatori certificati sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

• la commissione una tantum non viene richiesta perle operazioni relative a start-up innovative o incubatori certificati, oppure alle PMI innovative, limitatamente alle operazioni "Nuova Sabatini" eper il microcredito.

ESENZIONEIMU: MUTA IL CONCETTO DI "ABITAZIONE PRINCIPALE"

Con la Sentenzan.209 depositata il 13 ottobre 2022, si legge un attento ripensamento del regime IMU “prima casa” da parte della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza di cui sopra ha in effetti dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU in materia di abitazione principale di cui al previgente art. 13 comma 2 del DL 201/2011 nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare e che quindi limitano l’esenzione ad uno solo degli immobilisiti nello stesso Comune o in Comuni diversi.

L’esenzione IMU per l’abitazione principale spetta sempre al possessore che vi si risiede e dimora abitualmente.

Si parla quindi di legittimizzazione dello spacchettamento del nucleo familiare sia nel caso in cui quest’ultimo risieda e dimori in due diversi immobili dello stesso Comune sia quello in cui risieda e dimori in distinti immobili ubicati in comun i diversi, dando in questo modo la possibilità di usufruire di una doppia esenzione.

Cambia così il concetto di “abitazione principale”.

Per arrivare a questa conclusione la Sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale di una serie di norme introdotte in passato sul tema, il quale obiettivo era quello di combattere i comportamenti di chi eludeva dichiarando al Fisco di di risiedere nella seconda casa e in realtà abitava con l’altro familiare.

La Corte Costituzionale, sulla base del principio in base al quale per combattere i comportamenti di chi elude non si può negare un diritto, ha anche ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in una unione civile in modo da non penalizzare coloro che formalizzano il proprio rapporto. In sostanza la norma censurata violerebbe l’art. 3 della costituzione circa l’uguaglianza davanti alle distinte condizioni sociali. Su questi presupposti la Consulta attribuisce l’esenzione a entrambi gli immobili dei coniugi che vivono in due comuni diversi.

Il tutto sempre a condizione che si tratti di spacchettamento reale, con residenza e dimora effettivi in due immobili diversi. Le dichiarazioni di illegittimità non determinano una situazione in cui le “seconde case” delle coppie unite o le coppie di fatto ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale, e quindi principale, l’esenzione spetta una volta sola.

La Corte quindi, essendo ben consapevole delle residenze fittizie, stabilisce che sono i Comuni e le altre autorità preposte che dovranno effettuare gli adeguati controlli sulla base del consumo dei servizi quali acqua, gas ed energia elettrica.

Per il“ passato” invece:

- i contribuenti che hanno corrisposto l’IMU hanno 5 anni di tempo dalla data di versamento per presentare l’istanza di rimborso;

- in relazione ai ricorsi pendenti il Comune dovrebbe annullare i propri atti e chiedere l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.;

- in caso di una Sentenza passata in giudicato il contribuente non può chiedere il rimborso di quanto pagato con l’accertamento definitivo.

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