In questo articolo esaminiamo neldettaglio tutte le novità introdotte dal decreto legislativo correttivo"Omnibus" (D.Lgs. 148/2026) alla disciplina del concordato preventivobiennale (CPB), di cui al D.Lgs. 13/2024.
1. L'adesionesenza requisiti è priva di effetti
Se manca un requisito d'accesso oricorre una causa di esclusione, l'adesione al CPB non produce alcun effettofin dall'origine, e non è più trattata come una decadenza sopravvenuta.
2. Lemodifiche al regime premiale
Il decreto Omnibus rafforza ilpacchetto di benefici premiali ISA per chi rinnoverà il concordato preventivobiennale per un ulteriore biennio:
· l'esonero dal visto di conformità per compensarecrediti relativi a imposte dirette e IRAP sale a 70.000 euro annui (in luogodel limite ordinario di 50.000 euro);
· l'esonero dal visto di conformità per compensarecrediti IVA sale a 100.000 euro annui (in luogo del limite ordinario di 70.000euro);
· l'esonero dall’apposizione del visto diconformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA è incrementatoa 100.000 euro annui (in luogo del limite ordinario di 70.000 euro);
· i termini di decadenza per l'attività di accertamentovengono anticipati di due anni (in luogo dell’anno ordinario);
· sui versamenti rateali delle imposte del biennio2026-2027 non sono dovuti interessi.
3. Nientemaggiorazione sugli acconti per chi rinnova
Per il primo anno di adesione,chi calcola gli acconti con il metodo storico deve versare una maggiorazionedel 10% sulla differenza tra reddito concordato e il reddito dell'annoprecedente, da corrispondere entro il termine previsto per la seconda o unicarata. In caso di rinnovo continuativo questa maggiorazione non è più dovuta; tuttavia,torna applicabile se il contribuente "salta" un biennio,interrompendo la continuità dell'adesione.
4. Rideterminazionedel reddito concordato a seguito di dichiarazione integrativa
Un’importante modifica introdottadal decreto Omnibus attiene alla possibilità, a partire dal CPB 2026-2027, dipresentare una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni suiricavi o compensi che hanno inciso sulla proposta di concordato: vieneprevista, infatti, la rideterminazione del reddito concordato sulla base deidati corretti, con la possibilità di sanare le relative sanzioni mediante ravvedimentooperoso. Si noti, però, che la predetta previsione non troverà applicazione conriferimento al CPB 2025-2026.
5. Lemodifiche alle cause di decadenza
Con riferimento alle cause didecadenza, vengono introdotte le seguenti modifiche sostanziali:
· la soglia del 30% relativa alle attivitàoccultate o alle passività fittizie/indeducibili scoperte in accertamento siapplica anche ai compensi, oltre che ai ricavi;
· per errori od omissioni riscontrati in sede di accertamentosul periodo precedente al concordato, la decadenza scatta solo se il redditoricalcolato risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato.Tale modifica dev’essere letta in coordinamento con la possibilità, oraintrodotta, di presentare una dichiarazione integrativa con effetto sugliimporti concordati. In tal modo, appare possibile a seguito della modificalegislativa, correggere errori e omissioni che comportino una variazione anchesuperiore al 30% dell’importo concordato, purché ciò avvenga spontaneamente enon a seguito di un accertamento;
· viene prevista la soppressione della causa didecadenza operante nel caso in cui i dati indicati nella dichiarazione deiredditi non fossero corrispondenti a quelli comunicati ai fini delladefinizione della proposta di concordato;
· la causa di decadenza per il venir meno deirequisiti d'accesso è soppressa, coerentemente con il nuovo principiodell'adesione priva di effetti fin dall'origine.
6. Modifichealla compagine sociale
Il decreto esclude, nella solaipotesi di rinnovo del CPB, che costituisca causa di esclusione la variazionedella compagine sociale purché i nuovi soci o associati non abbiano percepitonell’anno precedente redditi di lavoro autonomo, dipendente/assimilato, o diimpresa superiori a 35.000 euro.
7. Obbligodi adesione per i professionisti soci di associazioni professionali, StP e StA
L’obbligo di contestuale adesioneal CPB da parte del professionista lavoratore autonomo socio di un’associazioneprofessionale o di una società tra professionisti (StP) o tra avvocati (StA)viene limitato ai soli casi in cui l’attività economica sia riconducibile almedesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dalcontribuente.
8. Ilravvedimento speciale 2020-2023
In caso di rinnovo dell'adesioneal CPB per il biennio 2026-2027, sarà possibile accedere al nuovo ravvedimentospeciale, che consente di sanare, anche singolarmente, le annualità 2020-2023versando un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP. Labase imponibile si ottiene incrementando il reddito dichiarato di unapercentuale legata al punteggio ISA (più alto il punteggio, minorel'incremento); sull'incremento si applica un'aliquota, anch'essa più contenutaper i punteggi migliori. Per il 2020 e il 2021 le imposte sostitutive sonoridotte del 30% a causa dell'emergenza COVID-19. Per perfezionare l’adesione alravvedimento speciale, occorrerà versare l’imposta sostitutiva dovuta tra il 1°gennaio e il 15 marzo 2027, in unica soluzione o fino a 10 rate mensili, con unminimo di 1.000 euro per ciascuna annualità.
Una volta versata l’impostasostitutiva, per le annualità sanate non sono più possibili rettifiche delreddito a seguito di accertamento (salvo decadenza dal concordato oprocedimenti penali per reati tributari gravi). Tuttavia, i termini di decadenzadell’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029. Chi rinnova il CPB anchesenza aderire al ravvedimento subisce, comunque, una proroga dei termini diaccertamento in scadenza al 2026, spostati al 31 dicembre 2027.


