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DL 118/2021: PROROGA DEL TERMINE PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SRL CON NUOVI REQUISITI

L’entrata in vigore del Codice della Crisi e, quindi, dei nuovi limiti per la nomina obbligatoria del revisore ha subito numerose proroghe
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L’introduzione dei nuovi limiti previsti dall’art. 2477 del Codice Civile, ai fini della nomina obbligatoria di un organo di controllo o del revisore legare, è prevista dall’art. 379 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. L’entrata in vigore del Codice della Crisi e, di conseguenza, dei nuovi limiti minimi per la nomina obbligatoria ha subito numerose proroghe.

In particolare:

  1. in origine era prevista l’entrata in vigore dell’art. 379 entro il 16/12/2019;
  2. prima proroga: con la L 28/02/2020, in conversione al DL “Milleproroghe”, la nomina sarebbe dovuta avvenire entro l’approvazione del bilancio 2019;
  3. seconda proroga: con il decreto rilancio, la nomina sarebbe dovuta avvenire entro l’approvazione del bilancio 2021;
  4. terza proroga: DL 118/2021 è quella in commento.

Il DL 118/2021,sulla scorta della proroga prevista per l’entrata in vigore degli “strumenti di allerta”, ossia una delle principali modifiche del Codice della Crisi d’Impresa rispetto alla Legge Fallimentare, alla fine del 2023, stabilisce la proroga della nomina del revisore legale obbligatorio a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2022. Quindi, la nomina è da effettuarsi nel 2023 e il primo bilancio da sottoporre a revisione è quello del 2023, approvato nel 2024.

Data tale situazione, Assirevi, con il documento di ricerca n. 247, sostiene che esista una duplice possibilità in capo all’impresa che abbia nominato il revisore/l’organo di controllo in funzione della disciplina di cui all’art. 379 facendo fede alle tempistiche di nomina richiesta dalle precedenti proroghe di cui all’elenco di cui sopra:

  1. proseguire regolarmente l’incarico;
  2. interrompere l’incarico tramite risoluzione consensuale prevista dall’art. 13 del DLgs39/2020 e dall’art. 7 del DM 261/2012, a norma dei quali: “l’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale […] e sentito l’organo di controllo […] delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione.” In tale frangente, l’Assemblea potrebbe anche provvedere al contestuale conferimento allo stesso revisore di un nuovo incarico in conformità alla nuova disciplina con effetti condizionati al superamento delle nuove soglie.

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