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Legge di bilancio 2026 - Nuove regole su dividendi e PEX.

Legge di bilancio 2026 - Nuove regole su dividendi e PEX. Cosa cambia per imprese e gruppi societari.
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Legge di bilancio 2026 - Nuove regole su dividendi e PEX. Cosa cambia per imprese e gruppi societari.

TASSAZIONE E DIVIDENDI

Dal 1° gennaio 2026 l’esenzione del 95% non si applica piùautomaticamente a tutte le partecipazioni. Il beneficio fiscale è ora riservato solo a partecipazioniqualificate per dimensione o valore.

In assenza dei nuovi requisiti, il dividendo concorreintegralmente alla formazione del reddito, con un impatto fiscale significativoper i soggetti IRES.

Fino al 31.12.2025:

• Esenzione 95% per soggetti IRES

• Tassazione effettiva: 1,2%

Dal 1.1.2026

Regime agevolato solo se:

✔ Partecipazione ≥ 5%

oppure

✔ Costo fiscale ≥ €500.000

PLUSVALENZE E PEX

I tradizionali requisiti della PEX restano in vigore, ma dal2026 non sono più sufficienti da soli.

Alla verifica “qualitativa” si affianca ora una verificaquantitativa, legata alla percentuale o al valore della partecipazione.

Le plusvalenze su partecipazioni minori rischiano quindi unatassazione piena.

Restano i requisiti “storici” (holding period, residenza,attività commerciale…), ma dal 2026 si aggiungono:

✔ Partecipazione ≥ 5%

oppure

✔ Costo fiscale ≥ €500.000

Senza i nuovi requisiti → tassazione effettiva dal 1,2% al 24%.

ENTRATA IN VIGORE

La riforma si applica dal 1.1.2026, di conseguenza: 

📌 Dividendi

-         Dividendi deliberati dal 1.1.2026: verifica deinuovi requisiti di legge

-         Dividendi deliberati entro il 31.12.2025: applicazionedella vecchia normativa

📌 Plusvalenze

-         Plusvalenze realizzate su partecipazioniacquisite dal 1.1.2026: verifica dei nuovi requisisti di legge

-         Plusvalenze realizzate su partecipazioniacquisite entro il 31.12.2025: applicazione della vecchia normativa

PARTECIPAZIONI INDIRETTE E GRUPPI

Nel calcolo della soglia del 5% assumono rilievo anche lepartecipazioni detenute indirettamente all’interno del gruppo.

Tuttavia, tali partecipazioni devono essere considerateapplicando il meccanismo demoltiplicativo, che può ridurne l’impatto.

Nel calcolo della soglia del 5% assumono rilievo anche lepartecipazioni detenute indirettamente all’interno del gruppo.

Tuttavia, tali partecipazioni devono essere considerateapplicando il meccanismo demoltiplicativo, che può ridurne l’impatto.

Su alcuni profili applicativi restano aperti dubbiinterpretativi. attese indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria

✔ Rilevano anche lepartecipazioni indirette

✔ Applicazione del meccanismodemoltiplicativo

✔ Attenzione ai casi dicontrollo >50%

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Lo Studio Locatelli è stato fondato dal Prof. Alfonso Locatelli negli anni ‘60. Il Dott. Valerio Locatelli ha poi proseguito nell’esercizio dell’attività paterna di Dottore Commercialista, dando un importante impulso alla crescita ed alla specializzazione dello studio, al fine di consentire una risposta adeguata alle esigenze emergenti nel moderno contesto economico.In quest’ottica è avvenuta l’integrazione nella struttura di diverse figure professionali specializzate in differenti aree di attività, non solo Dottori Commercialisti, ma anche Avvocati, Notai ed esperti di settore, determinando la moderna realtà multidisciplinare attualmente rappresentata dallo Studio Locatelli Sani Ravani & Associati.
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