Modifiche alla Tassazione delle Plusvalenze Patrimonialicon la Legge di Bilancio 2026
con la legge di Bilancio 2026, il legislatore intende introdurre modifiche rilevanti in materia di tassazione delle plusvalenze patrimoniali.
Le nuove disposizioni, in vigore dal periodo d’imposta successivo al 31dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026), sono contenute in un emendamento che riscrive l’art. 86,comma 4 del TUIR.
Riforma legislativa
Stante l'attuale testo emendato della bozza di legge dibilancio, a partire dal 2026 non sarà più possibile rateizzare latassazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di:
- Beni strumentali materiali
- Beni strumentali immateriali
- Immobilizzazioni finanziarie che non rientrano nel regime PEX (art. 87, comma 2, TUIR)
Tali plusvalenze saranno pertanto assoggettate a tassazione integrale nell’anno in cui si realizzano, senza possibilità di differimento su più esercizi.
Regimi confermati: rateizzazione ancora ammessa nei seguenti casi
Resta invece possibile optare per la rateizzazione su un massimo di 5 anni per le seguenti tipologie di plusvalenze:
- Cessioni di azienda o ramo d’azienda
- Ammissibile solo se l’azienda o il ramo sono stati posseduti da almeno tre anni.
- Cessioni di diritti alle prestazioni degli atleti da parte di società sportive professionistiche
- Ammissibile con un periodo minimo di possesso di due anni.
- La rateizzazione si applica solo alla parte del corrispettivo effettivamente percepita in denaro; la restante parte concorre alla formazione del reddito nel periodo di realizzo.
Aspetti procedurali
- La scelta di rateizzazione (nei soli casi espressamente ammessi) dovrà risultare esplicitamente nella dichiarazione dei redditi.
- In caso di omessa dichiarazione, la plusvalenza sarà tassata per intero nell’esercizio in cui è realizzata.
- Le regole di determinazione della plusvalenza fiscale non cambiano: la stessa è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito (al netto degli oneri accessori) e il costo non ammortizzato (al lordo delle svalutazioni non dedotte).
- La tassazione IRAP resta invariata: la plusvalenza concorre interamente al reddito dell’esercizio in cui si realizza.


