Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147(in vigore dal 12 agosto 2026), dedicato ai tributi regionali e locali e alfederalismo fiscale regionale, contiene diverse novità di sicuro impattooperativo. La più significativa riguarda il ravvedimento operoso, ma il decretointerviene anche su termini dichiarativi e sanzioni di IMU e TARI.
La novità sul ravvedimentooperoso
Fino al 12 agosto 2026, ilravvedimento operoso era applicato in maniera disomogenea ai tributi localirispetto a quelli erariali: bastava che il Comune avviasse un'attivitàistruttoria di cui il contribuente avesse avuto formale conoscenza - anche unsemplice questionario - per precludere l'accesso al ravvedimento. Ciò, adifferenza dei tributi erariali per i quali, invece, il ravvedimento operoso èpercorribile sino alla notifica di un vero atto di liquidazione o diaccertamento.
L'art. 12, comma 3, del D.Lgs.147/2026 elimina questa asimmetria, estendendo ai tributi locali la medesimaregola vigente per i tributi erariali: l'unica causa ostativa, ora applicabileal ravvedimento, diventa la notifica dell'atto di liquidazione o diaccertamento. Questionari, richieste istruttorie e schemi di atto nonimpediscono più al contribuente di regolarizzarsi spontaneamente. Trattandosidi norma procedurale, la modifica trova applicazione da subito, anche alleviolazioni pregresse non ancora definite.
Un quadro che si completa
Questa apertura sul ravvedimentova letta insieme a un percorso che, negli ultimi anni, aveva già rafforzato legaranzie del contribuente con riferimento ai tributi locali su un frontecollegato ma distinto: quello del contraddittorio preventivo primadell'accertamento, principio ormai consolidato come regola generale anche pergli enti locali.
Le altre novità: modificate lesanzioni
Vengono infine riviste lesanzioni per omessa e infedele dichiarazione di IMU e TARI: dalle attuali"forbici" (rispettivamente 100-200% e 50-100% del tributo) si passaal 100% per l'omessa dichiarazione e al 40% per l'infedele dichiarazione (semprecon un minimo di 50 euro). Questa disposizione, a differenza delle precedenti,si applica solo alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027; per quellecommesse fino al 31 dicembre 2026 restano valide le sanzioni previgenti,indipendentemente da quando il Comune emetterà l'accertamento.
In sintesi
Il pacchetto è di efficacia mista:si allarga da subito la possibilità di ravvedersi anche dopo un questionario ouno schema di atto, ma si restringe già ora il termine dichiarativo TARI,mentre le nuove sanzioni (più contenute nel massimo) entreranno in vigore solodal 2027. Vale la pena rivedere fin d'ora le prassi di studio su scadenze TARIe valutare, per le posizioni pregresse ancora sanabili, l'opportunità delravvedimento alla luce delle più ampie condizioni di accesso appena introdotte.


