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Agevolazioni fiscali alle società: il “SuperACE” per il 2021

ACE: per gli incrementi registrati nel 2021, il coefficiente è stato innalzato dall’1,3% al 15%.
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Una delle agevolazioni per le società previste dalla legislazione fiscale è l’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), che consiste nella possibilità di detassare parte del reddito della società in relazione all’incremento del capitale proprio registrato ogni anno. Normalmente, per ricavare l’importo dell’agevolazione, l’incremento del capitale proprio deve essere moltiplicato per un coefficiente di remunerazione pari all’1,3%. Per gli incrementi registrati nel 2021, questo coefficiente è stato innalzato al 15%.

 

In cosa consiste l’ACE

L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione fiscale per le società disciplinata dall’art. 1 del D.L. n. 201 del 2011 e dal D.M. 3 agosto 2017. Essa consiste nella detassazione di una parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi del Patrimonio Netto (PN).  

Gli incrementi rilevanti al fine del calcolo dell’ACE sono: i conferimenti in denaro dei soci; le rinunce dei soci ai crediti; gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili. Tra le riserve indisponibili ai fini dell'ACE figurano anche quelle di rivalutazione, tuttavia l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indisponibilità di queste riserve viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

La somma di queste variazioni determina la base di calcolo su cui applicare il coefficiente di remunerazione stabilito dalla legge (oggi pari all’1,3% per l’ACE “ordinario”). Il valore così ottenuto rappresenterà l’ammontare di agevolazione spettante, la quale si concretizza in una detassazione di parte del reddito d’esercizio.

Il SuperACE

Il DL Sostegni Bis ha introdotto una norma che prevede che per le variazioni di PN avvenute nel corso del 2021 trovi applicazione una aliquota, con cui viene calcolata l’agevolazione ACE spettante, al 15% anziché quella ordinaria dell’1,3%. Altra importante novità relativa al SuperACE è la possibilità di optare per un credito di imposta (in alternativa all’ordinario beneficio fiscale previsto per l’ACE) utilizzabile secondo le seguenti modalità:

  • in compensazione all’interno del modello F24;
  • chiedendolo a rimborso in Dichiarazione dei Redditi;
  • cedendolo ad altri soggetti, i quali lo potranno utilizzare in compensazione o cederlo a loro volta.

Per poter fruire del credito d’imposta da SuperACE è necessario inviare un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate all’interno della quale si deve indicare l’incremento del capitale proprio e il credito d’imposta spettante. La possibilità di fruire del credito d’imposta è subordinata, in primo luogo, all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che può essere effettuata dal 20 novembre 2021, e inoltre la comunicazione deve anche essere accettata da parte dell’Agenzia, la quale ha a disposizione 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito. Nel caso in cui si intenda cedere il credito occorrerà inoltre inviare un’ulteriore apposita comunicazione all’Agenzia.

I limiti del SuperACE

Al fine di godere a titolo definitivo del SuperACE è necessario che gli incrementi di PN agevolati non vengano restituiti nei due esercizi successivi, ovvero fino al 2023.

Il DL Sostegni Bis stabilisce che la variazione in aumento di patrimonio netto agevolabile con la c.d. "SuperACE" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro. Sul punto è stato fornito un importante chiarimento, si precisa, infatti, che ove sia superato il limitedi 5 milioni di euro, l'eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell'1,3%. È altresì chiarito che nel caso in cui l'impresa abbia una base ACE pregressa (variazioni in aumento del PN avvenute prima del 2021), quest'ultima è assunta con il coefficiente ordinario dell'1,3%. Per il 2021 vi sarà, quindi, un'ACE "a due fasce", la prima delle quali agevolata con il coefficiente maggiorato e la seconda, che ricomprende la base pregressa, con il coefficiente ordinario.

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