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Cambia la forma dell'esterometro ed obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022

A partire dal 1° luglio 2022 saranno operative le nuove regole che porteranno a cambiamenti rilevanti in questi ambiti
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A partire dal 1° luglio 2022 saranno operative le nuove regole per la trasmissione telematica del “superato” esterometro. Le stesse, inizialmente previste per il 1° gennaio 2022 e successivamente rinviate al 1° luglio 2022, prevedono l’emissione in via esclusiva di fatture elettroniche e l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI) per la comunicazione delle operazioni da e verso l’estero.

Di conseguenza, per le operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato, effettuate e ricevute prima del 1° luglio 2022 sarà ancora possibile avvalersi del cosiddetto “esterometro”, mentre per quelle effettuate e ricevute successivamente verrà meno questa possibilità, consistendo ora tale adempimento nell'emissione di fattura elettronica e conseguente trasmissione tramite lo SdI dei dati relativi a tali operazioni.

Il formato

Il formato da utilizzare è quello previsto per la fattura elettronica, ma è necessario prestare attenzione al campo “Tipo documento” a seconda di quanto si deve predisporre. Si riepilogano di seguito le varie casistiche relativamente alle fatture da emettere con riguardo ad acquisti effettuati da soggetti esteri:  

  • “Tipo documento” TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
  • “Tipo documento” TD18 per l’integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • “Tipo documento” TD19 per l’integrazione/autofattura per l’acquisto di beni ex. Articolo 17, comma 2, DPR 633/72.

Per quanto riguarda, invece, le fatture “attive” è necessario considerare adeguatamente due aspetti: il “Tipo documento” ed il codice natura IVA.

Relativamente al “Tipo documento” è possibile utilizzare uno fra questi codici:

  • “Tipo documento” TD01 se si tratta di una fattura;
  • “Tipo documento” TD02 se si tratta di un acconto/anticipo su fattura;
  • “Tipo documento” TD03 se si tratta di un acconto/anticipo su parcella;
  • “Tipo documento” TD06 se si tratta di una parcella;
  • “Tipo documento” TD07 se si tratta di una fattura semplificata.

Le tempistiche

In merito alle tempistiche, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni svolte verso soggetti esteri è da effettuare nei termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre per le operazioni ricevute da soggetti non residenti è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

I nuovi soggetti obbligati per l'emissione di fattura elettronica

È bene sottolineare che, visti i recenti cambiamenti intervenuti nella disciplina circa l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti prima esonerati (soggetti passivi che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio, soggetti passivi che hanno optato per il regime forfetario ex legge 398/91) si prospetta anche per costoro la necessità di comunicare le operazioni di cui sopra nei modi descritti.

A partire dal 1° luglio 2022 scatta l’obbligo per la fattura elettronica anche per alcuni dei soggetti che vi erano esonerati.

La disciplina previgente

A partire del 2019 è stato introdotto in maniera diffusa l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Tuttavia, l’art. 1 co. 3 del D.Lgs n. 127/2015 prevedeva fattispecie specifiche di esonero dall’obbligo suddetto. In particolare, nell’ambito degli esoneri di natura soggettiva, figuravano:

  • i soggetti passivi rientranti nel “regime di vantaggio” ex art. 27 co.1 e 2 del DL 98/2011;
  • i soggetti passivi che applicano il regime forfetario ex art. 1 co. da 54 a 89della legge 190/2014;
  • i soggetti passivi che hanno optato per il regime forfetario ex legge 398/91(trattasi di associazioni senza scopo di lucro e società sportive dilettantistiche) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad Euro 65.000.

La novità

L’art. 18 c. 2 DL 36/2022, pubblicato in G.U il 30/04/2022,interviene modificando radicalmente la disciplina in questione. Di fatto, ad oggi, la norma introduce l’obbligo di fattura elettronica anche per:

  • i soggetti passivi che applicano il regime forfetario;
  • i soggetti passivi rientranti “regime di vantaggio”;
  • le associazioni senza scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche come sopra descritte (solo con riferimento a prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica)

abrogando le casistiche di esonero di cui sopra. Permane, invece, il divieto di emissione di fattura elettronica per quei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria o che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Al comma 3 del medesimo articolo è previsto che la nuova disciplina si applica in via differenziata a seconda che tali soggetti abbiano superato o meno una soglia pari ad Euro 25.000 per il periodo 2021, con riferimento al conseguimento di ricavi ovvero alla percezione di compensi, ragguagliati ad anno. Concretamente, quindi, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che hanno superato tale soglia, mentre dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

Le conseguenze

L’obbligo di emissione di fatture in formato elettronico comporterà la conseguente necessità, anche per questi soggetti, di procedere alla conservazione elettronica di tali fatture.

Inoltre, di non meno importanza, tale modifica avrebbe conseguenze anche per quel che concerne la comunicazione delle operazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dal momento che a partire dal 1° luglio 2022 tale comunicazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente mediante il SdI, utilizzando lo stesso formato della fattura elettronica, venendo meno l’utilizzo dell’apposita comunicazione (cosiddetto “esterometro”) ed estendendo, quindi, tale adempimento anche ai soggetti di cui sopra che prima erano esonerati.

 

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