Una correzione alle detrazioniper i familiari, un chiarimento sul riporto delle perdite in caso di cambio dicontrollo di una holding, un ulteriore passo verso l'allineamento tra bilancioe fisco, nonché un importante chiarimento in tema di IRAP per gli ETS: ildecreto "Omnibus" (D.Lgs. 148/2026) tocca anche questi fronti, menomediatici del fringe benefit auto o del concordato preventivo biennale, ma diimpatto pratico non trascurabile.
Familiari a carico: cade ilvincolo della convivenza
L'articolo 1 rimedia a un effettocollaterale indesiderato della riscrittura del comma 4-ter dell'articolo 12 delTUIR, operata dal D.Lgs. 192/2025. Tale norma individua i "familiari"rilevanti ai fini fiscali rinviando all'elenco dell'articolo 433 del codicecivile (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).Il correttivo distingue ora, all'interno dello stesso elenco, tra coniuge efigli - sempre considerati familiari, senza bisogno di convivenza o assegnialimentari, anche ai fini del carico fiscale ex comma 2 - e le restanti voci,per le quali convivenza o assegni alimentari (non disposti da un provvedimentogiudiziario) restano invece necessari quando si parla propriamente di familiarifiscalmente a carico. La modifica, retroattiva al periodo d'imposta in corso al20 dicembre 2025, ripristina la platea di beneficiari già prevista dalla normavigente al 31 dicembre 2024.
Riporto delle perdite:chiarito l'ambito dei trasferimenti indiretti
Il D.Lgs. 192/2024 ha riscrittol'art. 84, comma 3, del TUIR: quando la maggioranza dei diritti di votonell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite è trasferita aterzi e, contestualmente, si modifica la sua attività principale, il riportodelle perdite è soggetto al test di vitalità. Restava incerto se talepreclusione operasse anche quando il cambio di controllo riguardava non lasocietà titolare delle perdite, ma la sua controllante. L'articolo 7, conun'interpretazione autentica, chiarisce che il trasferimento rileva anche quandoha per oggetto le partecipazioni di una società che controlla, pureindirettamente, il soggetto che riporta le perdite.
Derivazione rafforzata: unulteriore passo verso l'allineamento tra bilancio e fisco
L'articolo 5 interviene sulladerivazione rafforzata, riducendo ulteriormente le divergenze tra valoricivilistici e fiscali nel reddito d'impresa. Per i titoli obbligazionarinell'attivo circolante cade il limite fiscale alla deducibilità delle svalutazioni,ora allineata alle risultanze di bilancio; per quelli iscritti tra leimmobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solose realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento, mentre leoscillazioni di mera valutazione restano prive di rilevanza fiscale. Faeccezione la disciplina degli oneri da stock option e strumenti assimilati: quiil decreto conferma una deroga alla derivazione rafforzata, ammettendo ladeduzione dei componenti negativi non secondo il criterio contabile ma almomento della consegna degli strumenti o dell'estinzione della passività, inmisura proporzionale alle opzioni effettivamente esercitate. Viene infinerivista, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la deduzione di avviamento e attivitàimmateriali a vita indefinita: resta ripartita su diciotto esercizi, ma vieneora ancorata, in via ordinaria, alla rilevazione di una svalutazione a contoeconomico.
IRAP e Terzo settore: undoppio binario a tutela degli enti
L'articolo 30 introduce nelCodice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) il nuovo articolo 82-bis: per glienti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini IRAP laqualificazione fiscale dell'attività si determina secondo il TUIR, e nonsecondo i criteri di commercialità dell'articolo 79 del Codice del Terzosettore, che restano invece validi ai fini delle imposte sui redditi. Questodoppio binario tutela gli enti che, applicando i nuovi criteri legati alRegistro unico nazionale del Terzo settore, rischierebbero ripercussioniindesiderate sul fronte IRAP. La modifica si applica dal periodo d'impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per isoggetti solari.


