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Finanziarie di gruppo e holding "miste": il nuovo test reddituale introdotto dal DLgs. correttivo n. 148/2026

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Con l'art. 5 del DLgs. 7 agosto2026 n. 148 (il c.d. "Decreto Omnibus"), il legislatore è intervenutosulla definizione di "soggetti assimilati alle società di partecipazionenon finanziaria" contenuta nell'art. 162-bis, comma 1, lett. c) del TUIR.La modifica incide sulla qualificazione fiscale delle c.d. finanziarie captive,cioè le società che svolgono attività finanziarie esclusivamente nell'interessedel proprio gruppo. La circolare Federholding n. 15/2026 ne ha fornito le primeindicazioni operative.

Due categorie distinte

Le società di partecipazione nonfinanziaria (le holding in senso proprio) detengono partecipazioni in societànon finanziarie in via prevalente. La verifica avviene con un testpatrimoniale: si confronta il valore delle partecipazioni immobilizzate, unitamenteai finanziamenti immobilizzati collegati, con il totale dell'attivo; se ilrapporto supera il 50%, la società è qualificabile come holding dipartecipazione.

La medesima disciplina trovaapplicazione anche ai “soggetti assimilati”, vale a dire alle società facentiparte di un gruppo societario che, pur non detenendo partecipazioni, svolgono attivitàfinanziarie di cui all'art. 3, comma 2, del DM 53/2015 (concessione difinanziamenti, rilascio di garanzie, ecc.) nell’interesse esclusivo delle altresocietà del gruppo. È il caso tipico della finanziaria di gruppo che svolgefunzione di tesoreria accentrata.

La novità: il test reddituale

Prima del correttivo, per esserequalificati "assimilati" era sufficiente svolgere, in qualunquemisura, le attività captive sopra descritte. Il DLgs. 148/2026 ha, ora, inseritol'inciso "in via esclusiva o prevalente" e ha introdotto il nuovocomma 3-bis dell'art. 162-bis del TUIR, secondo cui la prevalenza sussistequando, in base all'ultimo bilancio approvato, i ricavi derivanti da taliattività superano il 50% dei ricavi e proventi complessivi.

Si tratta, dunque, di un testreddituale, che opera sul Conto economico anziché sullo Stato patrimoniale. Lanorma, tuttavia, si limita a richiamare genericamente i "ricavi e altriproventi complessivi", senza individuare le singole voci di bilanciorilevanti ai fini del denominatore. È la circolare Federholding a proporre, invia interpretativa, di confrontare il numeratore, costituito dai proventi daattività captive (tipicamente gli interessi attivi infragruppo, voce C.16), conun denominatore limitato alle voci A.1, C.15 e C.16 del Conto economico,anziché con la totalità dei ricavi di bilancio. Si tratta di una lettura diprassi associativa, non ancora avallata da un documento di prassi dell'Agenziadelle Entrate, e non l'unica astrattamente compatibile con il dato letteraledella norma.

Sequenza dei test e rischio didistorsione

Sul piano operativo, occorresvolgere anzitutto il test patrimoniale, per verificare se la società siaqualificabile come holding di partecipazione; solo in caso di esito negativo siprocede al test reddituale, per verificare se essa sia comunque qualificabilecome soggetto assimilato.

Il profilo critico segnalato daFederholding riguarda le società con attività mista, ad esempio le holdingimmobiliari che finanziano anche le proprie partecipate. In tali casi il pesopreponderante degli immobili può far fallire il test patrimoniale, mentre lastessa società può superare il test reddituale qualora gli interessi attivi suifinanziamenti alle partecipate prevalgano sui proventi da locazione. Questacircostanza è favorita dalla natura discrezionale dei dividendi, che possonomancare in un determinato esercizio, e dal fatto che gli interessi suifinanziamenti a breve termine, pur esclusi dal computo del test patrimoniale,incidono per intero su quello reddituale. Il rischio, evidenziato da Federholding,è che soggetti sostanzialmente estranei al mondo delle finanziarie di gruppo visiano ricondotte per effetto della sola composizione reddituale di un singoloesercizio.

Il correttivo interpretativodi Federholding

Per evitare questa distorsione,la circolare suggerisce, sempre in via interpretativa, di depurare il testreddituale dai proventi già collegati alle componenti patrimoniali consideratenel test patrimoniale, ad esempio gli interessi sui finanziamenti a medio-lungotermine alle partecipate, lasciando confluire nel test reddituale solo iproventi non già "assorbiti" nel primo test.

Implicazioni operative

La qualificazione non èdefinitiva, ma va verificata a ogni esercizio sulla base del bilancio via viaapprovato: una società può risultare assimilata in un anno e non esserlo inquello successivo. Per le società con attività mista è quindi opportuno un monitoraggioannuale sistematico, da condurre in sede di predisposizione del bilancio edella dichiarazione, con particolare attenzione agli esercizi privi didistribuzioni di dividendi o caratterizzati da un ricorso più intenso afinanziamenti infragruppo a breve termine.

La novità si applica dal periodod'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (dal 2026, per i soggetti"solari") e non riguarda quindi la dichiarazione REDDITI 2026.

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