Il carico fiscale di un’impresa viene di solito percepito come il risultato di un calcolo che si compie al momento della dichiarazione dei redditi, quando invece è stato in larga parte determinato nei mesi precedenti da decisioni che, a quel punto, non possono più essere modificate. È qui che si coglie la differenza tra la gestione degli adempimenti e la pianificazione fiscale: la prima guarda al passato e si limita a determinare correttamente le imposte dovute su fatti già accaduti, senza poterne cambiare la sostanza; la seconda guarda avanti e consiste nel confrontare, prima che un’operazione venga compiuta, le alternative offerte dall’ordinamento e i loro effetti fiscali, economici e organizzativi. Ne discende che la possibilità di incidere sul carico fiscale si esaurisce nel momento in cui la decisione viene presa, e che ciò che non è stato valutato prima difficilmente potrà essere corretto dopo.
Le scelte che, valutate per tempo, riducono legittimamente il carico fiscale
La legittimità di queste scelte è riconosciuta dalla legge stessa: l’art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) fa salva la libertà del contribuente di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale. Un esempio di stretta attualità è il concordato preventivo biennale, al quale per il biennio 2026-2027 si può aderire entro il 2 novembre 2026: chi aderisce viene tassato su un reddito concordato in anticipo con l’Agenzia delle Entrate, sicché l’eventuale eccedenza non è tassata, ma le imposte restano dovute su quanto concordato anche se l’attività dovesse andare peggio del previsto.
Trattandosi di un impegno assunto su risultati non ancora conseguiti, l’adesione va preceduta da alcune verifiche: il confronto tra la proposta e una stima realistica dei redditi del 2026 e del 2027, tenendo conto che il secondo anno è il più incerto; la quantificazione del beneficio dell’imposta sostitutiva, dal 10 al 15% secondo il punteggio ISA, sulla parte di reddito concordato eccedente quello del 2025 e fino a 85.000 euro; le operazioni programmate nel biennio, poiché fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda fanno cessare il concordato; infine il rischio di decadenza, che lo priva di effetti per entrambi gli anni lasciando comunque dovute le imposte sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo (sul punto rinviamo al nostro precedente contributo Concordato preventivo biennale 2026-2027: cosa chiarisce la nuova circolare n. 8/E).
Una valutazione anticipata è altrettanto necessaria per decidere come il socio che amministra la propria società debba prelevare le risorse prodotte. Il dividendo sconta l’IRES al 24% in capo alla società e la ritenuta del 26% in capo al socio, con un prelievo complessivo del 43,76%, mentre il compenso è deducibile per la società ma soggetto, in capo all’amministratore, all’IRPEF progressiva e ai contributi previdenziali; la scelta dipende quindi dalla posizione reddituale e previdenziale del socio e va fatta nel corso dell’esercizio, perché il compenso, per essere dedotto, deve essere deliberato ed effettivamente pagato nell’anno (art. 95, comma 5, TUIR).
I vantaggi più consistenti si ottengono però con una riorganizzazione societaria, e in particolare con la costituzione di una holding che accentri le partecipazioni nelle società operative. Il conferimento delle quote nel regime di “realizzo controllato” (art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR) consente di trasferirle senza far emergere plusvalenze tassabili e, da quel momento, i dividendi incassati dalla holding scontano una tassazione effettiva dell’1,2% anziché del 26% (art. 89 TUIR), mentre le plusvalenze da cessione delle partecipazioni beneficiano di un’analoga esclusione del 95% (art. 87 TUIR). Il 26% torna dovuto quando la holding distribuisce gli utili ai soci, ma nel frattempo le risorse possono essere reinvestite nel gruppo senza essere ridotte di oltre un quarto; a ciò si aggiungono una direzione unitaria delle società e un passaggio generazionale più ordinato, favorito anche da una minore base imponibile ai fini dell’imposta di successione e donazione (sul punto rinviamo al nostro contributo Doppio conferimento e holding multilivello: quando il Fisco apre alla pianificazione).
Quando il risparmio d’imposta non basta
La libertà di scelta incontra però un limite, fissato dallo stesso art. 10-bis: costituiscono abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, vantaggi che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere. A essere contestabile non è dunque il risparmio in sé, ma l’operazione che non ha altra giustificazione, mentre resta legittima quella sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali, che secondo l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia prot. n. 7 del 27 febbraio 2025 ricorrono quando, in loro assenza, l’operazione non sarebbe stata compiuta.
La holding ne offre l’esempio più chiaro e recente. Se accentra la direzione del gruppo o prepara il passaggio generazionale risponde a esigenze reali, mentre la cosiddetta holding “statica”, che si limita a detenere le partecipazioni e a trattenere indefinitamente i dividendi, espone al rischio di una censura abusiva rappresentata dal differimento sine die della tassazione in capo ai soci: una tesi sostenuta da una parte dei commentatori e contestata da altri, i quali osservano che non esiste alcun obbligo di distribuire gli utili. In un quadro non ancora consolidato, la differenza è senz’altro ricoperta dalle funzioni effettivamente svolte dalla holding e dalla possibilità di dimostrarne le ragioni con documenti formati prima dell’operazione, non ricostruiti a posteriori.
Conclusioni
Pagare più imposte del necessario e risparmiarle in modo contestabile sono due conseguenze dello stesso errore, cioè decidere senza aver valutato prima le alternative e le loro ragioni. Le scelte con effetti fiscali rilevanti vanno quindi esaminate con i propri consulenti prima di essere compiute, quando è ancora possibile confrontare le opzioni, verificarne la coerenza con le esigenze dell’impresa e documentarne le ragioni; nei casi più incerti, lo Statuto consente inoltre di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscerne in anticipo la valutazione.


