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Le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sull'esenzione da imposta di successione e donazione ex c.4-ter

Esenzione successioni e donazioni: nuovi chiarimenti 2026 su controllo, holding e riorganizzazioni familiari
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L'azienda di famiglia si può trasferire ai figli e/o al coniuge senza imposta di successione o donazione, ma l'articolo 3, comma4-ter del Testo Unico Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990) impone in capo ai successori per cinque anni, alternativamente, di:

·        continuare l'attività, se si trasferisce un'azienda;

·        mantenere il controllo ex art. 2359 c.c., se si trasferiscono quote di società di capitali;

·        conservare la titolarità, se si tratta di quote di società di persone.

Il D.Lgs. 139/2024, entrato in vigore dal 2025,ha riscritto la norma su alcuni punti chiave: l'esenzione vale anche per l'integrazione di un controllo già esistente; per le società di capitali basta il controllo, a prescindere dall'attività svolta - aprendo così, almeno sulla base del dato letterale, anche alle holding pure e alle società di mero godimento (fermo restando che la questione rimane dibattuta); per le società di persone non serve più dimostrare la prosecuzione dell'attività; e il beneficio si estende alle partecipazioni di società estere residenti in UE, SEE o in Paesi con adeguato scambio di informazioni.

Considerati i dubbi interpretativi generati dallarecente riforma, l’esenzione in commento è stata oggetto di alcuni interessantiinterpelli dell’Agenzia delle Entrate, nel seguito brevemente sintetizzati.

I chiarimenti del 2026: dalla riorganizzazione “sicura” al controllo “sostanziale”

Con la risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasformazione del controllo da diretto a indiretto nella società oggetto di donazione/successione esentata non comporta in linea generale la decadenza dal beneficio, purché i beneficiari continuino a detenere, seppur indirettamente, il controllo della società originaria.

Con la risposta n. 109 del 27 maggio 2026,l'Agenzia ha invece tracciato un confine più restrittivo sulla sommabilità delle quote: una partecipazione del 35% caduta in successione, destinata a tre eredi in comunione indivisa che possedevano già, individualmente, altre quote della stessa società, non può sommarsi a queste ultime ai fini dell’integrazione del controllo di diritto. Trattandosi di situazioni giuridiche distinte, la quota in comunione rimane di minoranza e come tale non può beneficiare dell’esenzione ex articolo 3, comma 4-ter.

Il filone più significativo riguarda però la nozionestessa di “controllo di diritto”. Con la risposta n. 115 del 4 giugno 2026,richiamando l'ordinanza della Cassazione n. 6616 del 19 marzo 2026,l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il controllo richiesto dalla norma nonpuò ridursi a un dato formale: occorre verificare, caso per caso, se clausolestatutarie o patti parasociali che riservano diritti particolari al disponentefiniscano per depotenziare - fino a escluderlo nella sostanza - il controlloformalmente trasferito al beneficiario. Nel qual caso, a prescindere dal fattoche la percentuale di partecipazione al capitale sociale sia superiore al 50%,l’esenzione non spetta.

Il medesimo principio ha trovato nuova applicazione pochi giorni dopo, con la risposta n. 143 del 13 luglio 2026. Il caso riguardava un patto di famiglia con cui un imprenditore trasferiva al figlio la nuda proprietà del 95% di una holding di famiglia, con i relativi diritti di voto: sulla carta, un controllo pieno. Nello statuto, però, il padre si riservava il diritto di essere nominato amministratore e Presidente del CdA, il potere di voto nelle assemblee delle partecipate su materie chiave, una clausola di gradimento sui futuri trasferimenti e una maggioranza qualificata del 96% per modificare lo statuto - soglia che il figlio, pur con il 95% dei voti, non poteva raggiungere da solo. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che questi diritti, nel complesso, svuotassero il controllo formalmente trasferito, giungendo così a disconoscere l’esenzione e ritenendo corretto applicare l’imposta di donazione in misura ordinaria.

L'ultimochiarimento: la risposta n. 152 del 31 luglio 2026

A distanza di poche settimane l'Agenzia è tornata sul tema con la risposta n. 152 del 31 luglio 2026, questa volta con un esito favorevole al contribuente e di forte utilità operativa per chi gestisce riorganizzazioni post-donazione.

Il caso riguardava un contribuente divenuto, tra il 2011 e il 2025, titolare del 100% di una società capogruppo attraverso una combinazione di acquisti e donazioni ricevute dai genitori, le più recenti delle quali assistite dall'esenzione dell'articolo 3, comma 4-ter. Con l'ultima donazione, ricevuta nel 2025 e pari al 35% del capitale, l'istante aveva integrato una posizione di controllo già esistente (65%) portandola al 100%,impegnandosi a mantenerla fino a giugno 2030. Il contribuente intendeva ora conferire almeno il 70% delle quote in una holding personale, in regime di realizzo controllato, e cedere a terzi una quota di minoranza tra il 20% e il 30%.

L'Agenzia ha chiarito che né il conferimento in holding né la successiva cessione di minoranza determinano, di per sé, decadenza dall'esenzione: la norma richiede il mantenimento della posizione di controllo (anche se indiretto, tramite la holding conferitaria) non l'obbligo di conservare ogni singola partecipazione originariamente ricevuta in esenzione. Ha inoltre ricordato, per completezza, che se le quote donate fossero cedute entro i cinque anni troverebbe comunque applicazione l'articolo16, comma 1, della legge 383/2001, norma antielusiva che impone di versare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze come se la donazione non fosse mai avvenuta - un vincolo distinto da tenere presente in fase di pianificazione.

Insintesi

Il quadro 2026 mostra una posizione dell’Agenzia delle Entrate che, da un lato, resta flessibile verso le riorganizzazioni funzionali al passaggio generazionale - conferimenti in holding, passaggio da controllo diretto a indiretto, cessioni parziali - purché la sostanza del controllo resti in capo a chi ha beneficiato dell'esenzione; dall'altro, controlla sempre più da vicino la genuinità di quel controllo, guardando oltre le percentuali fino alle clausole che potrebbero svuotarlo. Per chi assiste famiglie imprenditoriali, il messaggio pratico è chiaro: conta meno la percentuale trasferita, più la sostanza dei poteri che essa in concretoattribuisce e, peri trasferimenti di azienda in senso proprio, resta comunque decisiva la prosecuzione effettiva dell'attività d'impresa.

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